Incarto n. 30.2003.420 ROC/MAM 33724/002
Bellinzona 19 aprile 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso _________ 2003 presentato da
_________ _________, _________ difeso da: avv. _________ _________, _________,
contro
la decisione _________ 2003 della Sezione della Circolazione, Camorino,
viste le osservazioni _________ 2004 presentate dall’Ufficio della Circolazione,Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.Con decisione _________ 2003 (emanata in forza di un rapporto di constatazione di incidente della circolazione della Polizia cantonale, posto di _________, del _________2003, e relativo ad un rapporto di segnalazione _________2003 della Polizia comunale di _________, cui ha fatto seguito la rituale intimazione della contravvenzione _________2003, avverso la quale il denunciato ha tempestivamente formulato le proprie osservazioni di data _________2003, negando sostanzialmente ogni addebito di natura contravvenzionale), la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, ha inflitto ad _________, _________, una multa ammontante a Fr. 300.- (trecento) oltre a tassa di giustizia di Fr. 60.- (sessanta) e spese per complessivi Fr. 70.- (settanta), per avere egli, in data _________ 2003, alle ore 20.45 ca., in territorio di _________ (zona via _________), circolando alla guida del motoveicolo TI _________, frenato - a detta del denunciato unicamente a causa di un gatto che avrebbe improvvisamente attraversato la strada perdendo di conseguenza la padronanza di guida e, susseguentemente, cadendo e strisciando, per andare così ad urtare un muro sito alla sua sinistra, lasciando una traccia di frenata di 53 metri. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 90 cfr. 1 LCS, come pure degli artt. 3 cpv. 1 e 4 cpv. 1 ONC.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, _________ è insorto con tempestivo ricorso _________ 2003, postulandone egli l’annullamento, stante la presenza di un fattore oggettivo, esterno ed imprevedibile, quale il repentino attraversamento di un gatto proprio in prossimità del sopraggiungente motoveicolo, che costituirebbe un chiaro motivo giustificativo atto ad escludere l’illiceità dell’accertata sua perdita di padronanza di guida e, conseguentemente, le proprie responsabilità oggettive e soggettive in merito all’accaduto. Il ricorrente, inoltre, avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 11 cpv. 2 LPcontr, ha postulato l’assunzione di una prova, segnatamente l’escussione testimoniale del signor _________ _________, _________.
C.Con sue osservazioni _________ 2004, la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2. Preliminarmente, il ricorrente, come visto, ha postulato l’assunzione in questa sede della precitata prova. Orbene, l’art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il Giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza; DTF 124 I 211 consid. 4a, DTF 122 V 162 consid. 1d). Nella concreta fattispecie, la nuova prova offerta, segnatamente l’audizione testimoniale del signor _________ _________, non risulta suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, constatate in particolare le più che esaustive e complete dichiarazioni rese a verbale fronte alle forze inquirenti da parte di tutte le persone presenti (a loro detta) sul luogo dell’incidente della circolazione o nelle sue immediate vicinanze (fra le quali, del resto, quella della persona qui citata dal ricorrente in qualità di teste). Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.
3. La norma fondamentale di sicurezza nella circolazione di cui all’art. 26 cpv. 1 LCS, prevede che ciascuno debba comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. In particolare, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCS), rivolgendo la sua attenzione alla strada e alla circolazione e non dovendo egli compiere movimenti che impediscano la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 ONC). La velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità (art. 32 cpv. 1, prima frase LCS). Il conducente deve inoltre circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile (art. 4 cpv. 1, prima frase ONC).
4.In concreto, l’accusato, nel proprio verbale di interrogatorio fronte alle forze inquirenti dell’_________.2003, ha ammesso di avere transitato, in data _________ 2003, alle ore 20.45, alla guida del motoveicolo _________ targato TI _________, su Via _________, non sollevando obiezione alcuna in punto al fatto di avere colà perduto la padronanza di guida ed essere conseguentemente rovinato a terra, per essere poi, abbandonando il luogo dell’incidente senza comunicazione veruna alle competenti Autorità, ritornato al proprio domicilio. Circa la causa della perdita di padronanza di guida, il ricorrente ha dichiarato che la stessa sarebbe da imputare al subitaneo e repentino attraversamento del tratto stradale in questione da parte di un gatto. In questo senso, il denunciato ha dichiarato che la sua versione potrebbe senz’altro essere confermata dal teste, suo conoscente, _________ _________, il quale, alla guida di una vettura, percorreva la medesima carreggiata dello stesso, e nel suo identico senso di marcia, sopraggiungendo, da tergo, proprio al momento dell’incidente che qui ci occupa.
5.Nelle proprie osservazioni _________2003, il ricorrente ha avantutto confermato la bontà delle predette allegazioni ed ha inoltre sostanzialmente aggiunto nuova linfa circa la versione dei fatti poi sfociati nel procedimento che qui ci occupa, asserendo segnatamente che egli avrebbe investito con la propria motocicletta il gatto, collidendo con lo stesso all’altezza della ruota anteriore del mezzo (particolari, questi, altamente significativi, ma che il ricorrente, in modo altrettanto significativo, ha omesso di dichiarare fronte all’agente interrogante!). Il denunciato ha inoltre asserito che il sopraggiungente teste _________ si sarebbe fermato per sincerarsi delle sue condizioni a seguito della caduta, per poi direttamente proseguire oltre, non prima di avere però sentito la risposta del ricorrente che lo rassicurava, garantendogli di stare bene ed escludendo la necessità di qualsivoglia intervento d’aiuto.
6.Nel proprio verbale di interrogatorio _________2003, il teste _________ ha dichiarato di avere assistito all’intera scena dell’incidente, svoltosi proprio di fronte ai suoi occhi, poiché seguiva nelle immediate vicinanze il denunciato, e di avere in particolare visto che il _________, prima di rovinare a terra con il motoveicolo, aveva investito un gatto che è poi sparito senza lasciare traccia. _________ _________ ha inoltre dichiarato di non essersi fermato per soccorrere il denunciato, avendo anzi direttamente proseguito la sua corsa sino ad un Bar sito nelle vicinanze, ma di avere comunque nel frattempo visto il ricorrente alzarsi e raddrizzare la sua motocicletta.
7.Il teste _________, che transitava in bicicletta nelle surriferite circostanze di tempo e luogo, nel senso di marcia contrario a quella del ricorrente, ha invece dichiarato che quest’ultimo dopo essersi inoltrato su Via _________, proveniente da Via _________, ha accelerato e, pur non avendo visto l’inizio dell’incidente, ha comunque potuto constatare, girandosi, come il motociclista ed il relativo veicolo stessero strisciando a terra. Egli non ha notato la presenza di alcun gatto ed ha affermato laconicamente e a chiare lettere che dietro la motocicletta non stava sopraggiungendo nessuno. (cfr. verbale di interrogatorio di _________ _________ del _________.2003).
8.Anche il teste _________, posizionato presso un distributore di benzina dal quale era possibile osservare visivamente l’intera lunghezza di Via _________, ha dichiarato di avere sentito chiaramente il rombo di un motoveicolo in accelerazione come pure il rumore della susseguente caduta del mezzo meccanico, potendo poi solo allora, voltandosi, osservare il centauro e la sua motocicletta a terra e notare chiaramente come non vi fosse su Via _________ alcun veicolo sopraggiungente. Egli ha inoltre affermato di non essersi accorto della presenza di gatto veruno ed ha poi anche precisato di avere aiutato il motociclista, il quale non era stato in grado di rialzare da solo il motoveicolo, a sollevare il mezzo meccanico. (cfr. verbale di interrogatorio di _________ _________ del _________.2003).
9.In buona sostanza, gli atti contengono, come visto, le quattro (parzialmente divergenti fra loro) precitate versioni dei fatti, fornite dal protagonista motorizzato come pure dai vari testimoni. Orbene, stante quanto precede, ed in assenza dunque di una prova apodittica, la presente fattispecie, che riveste tutti i crismi di un procedimento indiziario, deve giocoforza essere attentamente valutata e vagliata, sia riguardo ai fatti che alla valutazione delle prove, alla luce dell’(ampio) potere di apprezzamento di cui beneficia il Giudice. Rientra in questo contesto la nota massima penale "in dubio pro reo", deducibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. Tale principio si applica, principalmente, in punto alla valutazione delle prove, laddove esso comporta innanzitutto il fatto che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è invece violato quando il giudice condanni l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 cons. 2a, 120 Ia 31 cons. 2c, sentenza inedita 1P.91 12 maggio 2000 in re A., cons. 3).
10. Ebbene, circa la concreta valutazione ed il concreto apprezzamento delle prove agli atti, una considerazione, su tutte, appare, già di primo acchito, inevitabile, e cioè quella di cui all’accertabile mala fede del teste _________ _________ (la cui credibilità appare non solo vacillante ma addirittura azzerata!) così come alle constatazioni qui appresso. In primis, infatti, il ricorrente, ha dichiarato, anche se solo in un secondo tempo, che il _________ si sarebbe fermato per offrirgli il proprio aiuto, mentre che quest’ultimo ha invece laconicamente affermato di non avere arrestato la propria corsa, e di avere, anzi, proseguito in direzione di un bar nelle vicinanze, ciò che già di per sé dimostra una crassa discrepanza in punto alle due dichiarazioni testé citate. In secundis, il teste _________, pur senza arrestarsi al momento della caduta del ricorrente, e proseguendo direttamente oltre, avrebbe comunque, a sua detta, assistito all’intero svolgimento dei fatti (durati certo qualcosa di più di un cosiddetto ‘secondo giuridico’, cui sembrerebbe invece fare allusione la versione del teste _________ medesimo!), avendo così visto il ricorrente rialzarsi, recuperare il mezzo meccanico e raddrizzarlo, senza per questo avere assolutamente accennato al benché minimo intervento in aiuto del centauro ad opera del teste _________, così come dichiarato da quest’ultimo e ammesso dal ricorrente medesimo in sede ricorsuale. Un po’ strano, per la verità… Ma non solo. V’è di più. Molto di più! Entrambi i testi, _________ e _________, hanno confermato, come visto, che dietro la motocicletta del ricorrente non sopraggiungeva alcuna automobile, ciò che contrasta con quanto asserito dal _________.In quest’ultimo contesto, non è unicamente la maggioranza numerica delle testimonianze a far propendere lo scrivente Giudice per una versione piuttosto che per l’altra, ma anche la generale dignità probatoria delle dichiarazioni rilasciate dal teste _________ (le quali, già solo per i primi due motivi citati poc’anzi, risultano palesemente contraddittorie, incomplete e fuorvianti), come pure la qualità delle dichiarazioni di _________ _________ e di _________ _________, testé riportate, le quali, al contrario, non appaiono per nulla foriere di crasse contraddizioni, imprecisioni o quant’altro; anzi, a mente dello scrivente Giudice, le precitate testimonianze risultano infatti essere estremamente chiare, imparziali ed oggettive e non possono dare adito a fantascientifiche interpretazioni o supposizioni, ritenuto in particolare, quo alla dignità probatoria di tali escussioni testimoniali (la cosiddetta Beweiswürdigkeit) come non vi sia motivo di nutrire dubbio veruno in punto alla credibilità ed attendibilità dei testi _________ e _________, i quali, oltretutto, a differenza del ricorrente (di cui, contrariamente al teste _________, non risultano essere né amici né conoscenti), non hanno alcun interesse (e ciò sino a dimostrazione, non avvenuta, del contrario) a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di incorrere in sanzioni di vario genere.
Lo scrivente Giudice perviene pertanto all’intimo convincimento che _________ _________ non fosse in realtà effettivamente presente nelle surriferite circostanze di tempo e luogo al momento dell’incidente e non vi abbia dunque assolutamente assistito. Per il che la versione di quest’ultimo non appare minimamente rilevante, né utile e pertinente ai fini di giudizio.
11. Già solo per il motivo che precede, dunque, neppure la versione dei fatti addotta dal denunciato può convincere: confermando infatti reiteratamente la presenza, da tergo, del suo conoscente _________ _________ (manifestamente sconfessata dalla totalità degli altri testimoni), la sua credibilità risulta, a dir poco, altamente vacillante, le sue dichiarazioni non potendo certo così essere considerate fondamentali, poiché manifestamente non fedefacenti. Si aggiunga poi a questo il fatto che nessuno abbia potuto constatare la concreta presenza di un gatto (“non ho visto nessun animale” cfr. verbale _________.2003 teste _________, “Io non ho visto nessun gatto” cfr. verbale _________.2003 teste _________), il quale sembrerebbe poi misteriosamente sparito senza lasciare traccia alcuna ed in condizioni fisiche verosimilmente gravi se solo si volesse prestare fede a quanto dichiarato dal ricorrente nelle proprie osservazioni _________2003, secondo il quale il gatto sarebbe stato investito (o, comunque, toccato!) da una motocicletta del peso di 240 kg! Inoltre, sempre in questo contesto, e a rendere ulteriormente meno credibile la tesi del ricorrente, il fatto che questi abbia asserito di avere subito, ma senza risultato, cercato il gatto (misteriosamente volatilizzatosi) e soltanto dopo essersi definitivamente sincerato della sua scomparsa, egli sarebbe dunque ripartito (cfr. osservazioni _________2003). Ma, nuovamente, tali allegazioni fanno acqua da tutte le parti e contrastano con le (imparziali) dichiarazioni del teste _________, il quale ha dichiarato che il ricorrente, dopo essersi rialzato e dopo avere, con l’aiuto del teste medesimo, rialzato la motocicletta, poneva in marcia quest’ultima allontanandosi subito dal luogo dell’incidente; tutto questo, dunque, senza tentennamenti di sorta (!). Ma non è tutto. Malgrado l’asserita presenza del felino - qui tecnicamente inteso quale elemento esterno straordinario ed imprevedibile atto ad escludere l’illiceità della manovra incriminata ! - neppure il ricorrente avrebbe comunque detto alcunché al proposito alla persona direttamente accorsa in suo aiuto (il teste _________); altra stranezza, quest’ultima, che non può non lasciare perplesso chi scrive, ritenuto poi come il ricorrente potesse e dovesse ritenere, se del caso, lo sconosciuto soccorritore quale potenziale testimone della propria disgrazia.
12. Se è vero dunque che il denunciato ha elegantemente cercato di istillare, per ciò che ne è del convincimento del Giudice, l’ipotesi del dubbio, è però altrettanto chiaro che questi, data la predetta inconsistenza delle versioni fornite dal denunciato e dal teste _________, assolutamente non fedefacenti, né verosimili e, per certi versi, pure contrastanti, e richiamate, al contrario, le esaustive, dettagliate e specificate dichiarazioni dei testi _________ e _________ (che hanno oltretutto potuto osservare e /o sentire quanto accaduto procedendo ad una constatazione di agevole momento, essendo entrambi presenti nelle immediate vicinanze del luogo dell’avvenuto sinistro) non possa nutrire dubbi rilevanti e insopprimibili circa la effettiva e concreta, negligente e colposa, perdita di padronanza di guida del motoveicolo da parte del ricorrente. Dalla presente fattispecie, estremamente particolare per il suo genere, non si può certo pretendere una certezza assoluta ed apodittica, ma la versione dei fatti così come allegata dal ricorrente (imprecisa, contraddittoria e, sotto certi aspetti, non solo sufficientemente sottomurata ma persino fasulla!) può unicamente generare dubbi astratti e teorici, i quali non costituiscono però substrato sufficiente per prosciogliere il denunciato, le escussioni testimoniali dei signori _________ e _________ (e la pedissequa irrilevanza delle dichiarazioni del teste _________, poiché crassamente inverosimili) consentendo, per la loro completezza e fedefacenza, una deduzione logica e rigorosa in punto all’accertata negligente perdita di padronanza di guida da parte del qui ricorrente e, più in generale, quo alle concrete responsabilità di quest’ultimo.
Stante tutto quanto precede, e malgrado dunque la presa di posizione del ricorrente che nega ogni addebito, lo scrivente Giudice accerta di contro, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, che _________, alla guida del motoveicolo TI _________, abbia, accelerando, negligentemente perso la padronanza di guida cadendo e scivolando così sulla strada, la dinamica di quanto accaduto non potendosi in alcun modo concretamente relazionare a fattori esterni imprevedibili (e non gestibili) per il ricorrente, pur non potendosi certo, in applicazione del principio in dubio pro reo, confermare integralmente la motivazione alla base della risoluzione impugnata stante l’impossibilità oggettiva di verificare se, dopo la caduta, il ricorrente abbia o meno invaso la corsia di contromano e, di conseguenza, abbia o meno urtato il muretto posto sulla sinistra rispetto alla sua corsia direzionale, così come invece asserito dalla competente Autorità.
13. Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente Legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio Federale, è punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il Giudice, in virtù del surriferito richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell’art. 63 CPS. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare dell’estrema pericolosità della manovra in questione (la quale, seppur astratta, risulta essere ugualmente punibile, cfr. BUSSY/RUSCONI, Commentario LCS, 3a ed., Losanna 1996, n. 3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCS), come pure dell’atteggiamento tenuto dal ricorrente durante tutto l’intero iter procedurale (il quale ha persino direttamente coinvolto un proprio conoscente, che, sciaguratamente, ha sostenuto la sua causa, sottoponendosi così al rischio di gravi conseguenze penali per la sua persona), nonché del suo personale curriculum in materia di circolazione stradale che lo ha visto protagonista di svariate infrazioni per le quali gli è stata reiteratamente revocata la licenza di condurre, ritiene peraltro equo l’importo di Fr. 300.- (trecento) inflitto a titolo di multa ad _________, confacentemente proporzionato alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla Legge, quanto precede malgrado il fatto che, come visto, non si sia potuto appurare con certezza l’intera dinamica dell’incidente, né risolvere la questione a sapere se il ricorrente abbia o meno invaso la corsia di contromano e abbia o meno urtato il muro sito alla sua sinistra. Per il che, il ricorso _________ 2003 deve essere respinto come ai considerandi che precedono con pedissequo accollo al ricorrente, in applicazione del principio generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia di questa sede (art. 15 LPContr).
14. Abbondanzialmente, e a mo’ di monito per il futuro, giovi ricordare che lo scrivente Giudice, se solo la Polizia comunale di _________ avesse reso edotti gli interrogati delle conseguenze penali di una falsa testimonianza (ritenuto come il presupposto processuale per l’applicazione di tale disposto di legge sia costituito dalla validità formale della testimonianza) ciò che, al contrario, non risulta dai relativi verbali, avrebbe allora senz’altro potuto (e dovuto) segnalare (recte: denunciare) il signor _________ Pasta al competente Ministero Pubblico in virtù dell’art. 307 CPS (falsa testimonianza in un procedimento giudiziario). Insomma, architettare, con maggior o minore astuzia, artefizi quali quello di specie, non expedit!
per questi motivi, richiamati gli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90 cfr. 1 LCS, artt. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1
ONC, art. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso _________ 2003 è respinto.
§ Di conseguenza, la risoluzione no. 33724/002/EP del _________ 2003 della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, è integralmente confermata.
2. La tassa di giustizia in Fr. 150.- (centocinquanta) e le spese per complessivi Fr. 100.- (cento) sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4. Intimazione:
- Sezione della circolazione, Camorino, - Avv_________, _________,
Il Giudice: Il Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi