Incarto n. 30.2003.42/pg 3033/006
Bellinzona 8 aprile 2003
Decreto In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 7 febbraio 2003 presentato da
__________ __________, __________, rappresentato dal lic.iur. __________ __________, __________,
contro
la decisione 17 gennaio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
Letti ed esaminati gli atti
Ritenuto che, in fatto ed in diritto
A. Il 7 febbraio 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 17 gennaio 2003 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 500.- oltre che fr. 100.- di tassa di giustizia e fr. 30.- di spese per aver circolato con un rimorchio sovraccarico.
B. Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 21 gennaio 2003; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 cpv. 2 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 4, 7, 15 LPContr,
decreta: 1. Il ricorso 7 febbraio 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, __________, __________ __________, __________, Lic. iur. __________ __________, __________
Il presidente: Il cancelliere: