Incarto n. 30.2003.376 ROC/MAM 30.2003.209 / 17557
Bellinzona 12 marzo 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sull’istanza di revisione del 5 novembre 2003 presentata da
_________ _________, _________
avverso
la sentenza 2 ottobre 2003 emanata dalla Pretura penale di _________
viste le osservazioni 19 febbraio 2004 presentate dalla Sezione della Circolazione, _________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.Con risoluzione no. _________ del _________ 2003 della Sezione della Circolazione, _________, è stata inflitta ad _________ _________, _________, una multa ammontante a Fr. 300.- (trecento) oltre a tassa di giustizia di Fr. 60.- (sessanta) e spese per complessivi Fr. 20.- (venti), per avere egli, in data 19 marzo 2003, in territorio di _________, in località Via _________ / _________, alla guida del veicolo _________, omesso di fermarsi ad uno “stop” inoltrandosi in un’intersezione ed ostacolando così la circolazione.
2.Con tempestivo ricorso 12 giugno 2003, _________ _________ ha postulato l’annullamento della precitata decisione dipartimentale.
3.Con sentenza 2 ottobre 2003, regolarmente passata in giudicato, lo scrivente Giudice ha pronunciato la reiezione del ricorso, confermando pedissequamente la risoluzione impugnata ed accollando al ricorrente l’ulteriore importo di Fr. 200.- (duecento) a titolo di tasse e spese di giustizia relative alla procedura ricorsuale.
4.Con istanza di revisione 5 novembre 2003, _________ _________ postula ora l’annullamento del pronunciato pretorile, rilevando che, a seguito di un colloquio informale tenutosi tra il ricorrente e l’agente _________ _________ della _________ di _________, questi avrebbe accertato che la segnaletica posata sul luogo della contestazione, al momento dell’avvenuta intimazione di contravvenzione nei confronti del ricorrente, corrisponderebbe a quella precisamente descritta da quest’ultimo nelle sue osservazioni 28.07.2003, riconfermate del resto durante tutto il corso della procedura contravvenzionale e penale amministrativa.
5.Con rapporto di contro-osservazioni 4 febbraio 2004, il gendarme _________ _________, dopo attenti accertamenti e rilevamenti effettuati presso la Polizia comunale e l’Ufficio tecnico del Comune di _________, ha confermato quanto sopra, dichiarando perciò di non mantenere la contravvenzione, da lui sottoscritta, emanata nei confronti del ricorrente.
6.Con sue osservazioni 19 febbraio 2004, la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, _________, si è astenuta dal formulare osservazioni, rimettendosi al prudente giudizio della scrivente Autorità.
7.Giusta l’art. 19 cpv. 1 LPContr, contro le decisioni definitive, è data la revisione per i motivi dell’art. 299 del Codice di procedura penale. In particolare, giusta quest’ultimo disposto di Legge, la revisione del processo ha luogo quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al Giudice nel corso del primo procedimento (art. 299 lett.c CPP).
8.Stante tutto quanto precede, vista la predetta dichiarazione del gendarme _________ _________ - responsabile del primo (erroneo) accertamento dei fatti e della conseguente intimazione di contravvenzione che è finalmente sfociata in una procedura ricorsuale fronte alla scrivente Pretura di cui all’inc. no. _________ - che ha manifestamente ammesso il proprio originario errore di valutazione (segnatamente in punto alla presenza o meno di uno “stop” sul predetto tratto stradale) dichiarando che al momento dei fatti da lui osservati e descritti non vi fosse in realtà alcuno “stop”, come invece descritto nell’intimazione di contravvenzione e pedissequa risoluzione dipartimentale, indirizzato alle vetture provenienti dalla direzione di marcia del denunciato, ed accertata dunque così l’estraneità del richiedente in relazione ai fatti imputatigli, lo scrivente Giudice perviene all’intimo convincimento che _________ _________ non abbia effettivamente commesso l’infrazione in esame. Per il che, l’istanza di revisione che qui ci occupa deve senz’altro essere accolta con pedissequo annullamento della sentenza 2 ottobre 2003 della scrivente Pretura e conseguente restituzione nelle mani del richiedente degli importi pagati da quest’ultimo a titolo di multa e di tasse e spese, relative al precedente giudizio (art. 19 cpv. 6 LPContr).
per questi motivi richiamati gli artt. 15 e 19 LPContr;
pronuncia 1. La domanda di revisione 5 novembre 2003 presentata da _________ _________, _________, è accolta.
§ Di conseguenza, la sentenza 2 ottobre 2003 della Pretura Penale di _________ (inc. no. _________) è annullata con tutti i suoi effetti.
§§ Di conseguenza la risoluzione no. _________ del _________ 2003 della Sezione della Circolazione, _________, è annullata.
2.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia relative al presente giudizio.
3. Intimazione:
- Sezione della circolazione, _________, - _________ _________, _________,
Il Giudice: Il Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi