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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.03.2004 30.2003.370

March 4, 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·660 words·~3 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2003.370 ROC/MAM 30758/006

Bellinzona 4 marzo 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 4 novembre 2003 presentato da

_________ _________ _________, _________

contro

la decisione 31.10.2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

viste                                  le osservazioni 13 novembre 2003 presentate dalla Sezione della Circolazione, _________; 

letti ed esaminati                gli atti;

ritenuto                             in fatto

A.Con decisione 31 ottobre 2003 (emanata in forza di un rapporto di constatazione della Polizia cantonale, posto di _________, del 13.08.2003) la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, _________, ha inflitto a _________ _________, _________, una multa ammontante a Fr. 500.- (cinquecento) oltre a tassa di giustizia di Fr. 100.- (cento) e spese per complessivi Fr. 80.- (ottanta) per essersi ella, in data 15 luglio 2003, in territorio di _________ (zona Via _________ / Via _________), alla guida della vettura _________, dopo essersi arrestata ad un “dare precedenza”, inoltrata in un’intersezione collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da sinistra. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 cfr. 1 LCS, nonché dell’art. 14 cpv. 1 ONC, come pure degli artt. 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS.

B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, _________ è insorta con tempestivo ricorso 4 novembre 2003, postulandone l’annullamento, adducendo in particolare, a titolo di principale motivo giustificativo, la (paventata) mancata intimazione nei suoi confronti della contravvenzione ad opera delle competenti Autorità.

C.Con sue osservazioni 13.11.2003, il competente Dipartimento, constatate le motivazioni addotte dalla ricorrente, propone l’annullamento della citata decisione (risoluzione no. _________), riservandosi di riprendere ex novo la procedura contravvenzionale nei confronti della ricorrente .

considerato                     in diritto

1.       La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.       La ricorrente, come visto, denuncia, in particolare, la mancata intimazione nei suoi confronti, e da parte delle forze inquirenti, della contravvenzione (ciò che le avrebbe ritualmente impedito di formulare proprie osservazioni al riguardo), dolendosi così, in sostanza, di una violazione del suo diritto di essere sentita.

3.       La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l’autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall’art. 29 Cost (DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all’art. 4 vCost.). Ora, l’art. 3 LPContr prevede che l’autorità di prima istanza, preso atto del rapporto di contravvenzione, assegni al denunciato un termine per presentare le osservazioni. A tale stadio procedurale, il denunciato può pure chiedere il complemento di inchiesta (art. 3 cpv. 2 LPContr).

4.       Orbene, come giustamente rilevato nelle osservazioni 13.11.2003 del competente Dipartimento, non risulta possibile accertare in questa sede l’avvenuta (necessaria) intimazione del rapporto di contravvenzione, la trasmissione dello stesso all’indirizzo della ricorrente essendo avvenuta per lettera semplice e non per mezzo di lettera raccomandata. Così stando le cose, e presunta l’impossibilità oggettiva da parte della denunciata di avvalersi dei propri predetti diritti fondamentali garantiti dall’art. 3 LPContr, appare d’uopo accogliere il ricorso nel senso che la risoluzione no. _________ del 31.10.2003 della Sezione della Circolazione, _________, deve essere annullata per vizio procedurale, dovendosi pertanto procedere alla trasmissione alla stessa di tutti gli atti, perché questa abbia eventualmente a riprendere la procedura contravvenzionale ab initio. 

per questi motivi                 richiamati gli artt. 1 e segg. LPContr.;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 4 novembre 2003 di _________ _________, _________, è accolto come ai considerandi.

                                  §     Di conseguenza la risoluzione dipartimentale no. _________ del _________ 2003 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, _________, è annullata come ai considerandi.

                                 §§     L’incarto viene trasmesso alla Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, _________, per quanto di sua competenza.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                 3.     Intimazione:

 Sezione della circolazione, _________,  _________ _________, _________,

Il Giudice:                                                                              Il Segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

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