Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.03.2004 30.2003.367

March 29, 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·902 words·~5 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2003.367/AMM 30221/090

Bellinzona 29 marzo 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 4 novembre 2003 presentato da

__________  __________, __________,

(difeso dalla lic. iur. __________ __________, __________)

contro

la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni del 13 novembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 17 ottobre 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il 5 agosto 2003 in territorio di __________:

                                         "alla guida della vettura __________ s'immetteva nel flusso della circolazione collidendo con un motoveicolo circolante sulla pubblica via";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 n. 1 LCS e 15 cpv. 3 ONC;

                                         che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 4 novembre 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni del 13 novembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 36 cpv. 4 LCS il conducente che si appresta a entrare nella circolazione non deve ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza;

                                         che tale disposizione è concretata dall'art. 15 cpv. 3 ONC, secondo cui chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso "nel flusso della circolazione collidendo con un motoveicolo circolante sulla pubblica via";

                                         che il ricorrente nega invece ogni sua responsabilità nel sinistro; adduce, fra l'altro, di essersi immesso con circospezione sulla strada osservando il traffico proveniente da entrambi i sensi e di avere visto la motocicletta solo dopo essersi già trovato sulla carreggiata;

                                         che sempre stando al ricorrente il sinistro sarebbe dovuto esclusivamente alla velocità eccessiva del motociclista, tale da non permettergli di fermarsi nel suo spazio visivo;

                                         che in ambito penale ognuno risponde per vero delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

                                         che l'insorgente si duole nondimeno di come il sinistro, senza la colpa centauro, non si sarebbe affatto verificato, il che esclude – secondo l'interessato – ogni suo coinvolgimento penale;

                                         che il multato, in un interrogatorio del 5 agosto 2003 davanti alla polizia cantonale, ha così descritto la dinamica dell'incidente (cfr. il relativo verbale allegato al rapporto di polizia del 1° settembre 2003):

                                         "Mi trovavo fermo nel mio piazzale con l'auto pronta ad immettersi sulla principale. Osservavo alla mia destra, indi volgevo lo sguardo nello specchio posto al di là della carreggiata che permette di notare se sopraggiungono veicoli da nord. Essendo in quel frangente in entrambe le direzioni di marcia il campo completamente libero, iniziavo la manovra di svolta.

                                         Quando con la mia auto mi trovavo completamente sulla corsia scendente, notavo improvvisamente, in senso contrario di marcia, un motociclista che stava sopraggiungendo. […]";

                                         che tale versione diverge dalle dichiarazioni rese dall'altro protagonista dell'incidente, stando al quale "a circa 150/200 metri oltrepassata l'intersezione circolare, ho notato che da un piazzale sito alla mia destra fuoriusciva un'autovettura di colore grigio. Convinto che quest'ultima avrebbe effettuato la manovra di sortita dal piazzale in un attimo e visto che tra noi vi era una distanza di circa una cinquantina di metri, ho proseguito il mio percorso senza preoccuparmi più di quel tanto. […] Ad un tratto l'autovettura che stava sortendo si bloccava ostruendo completamente la mia corsia. A questo punto d'istinto azionavo i freni […]" (cfr. il relativo verbale allegato al rapporto di polizia citato);

                                         che tuttavia questo giudice – dopo aver vagliato attentamente gli atti istruttori – non dispone di indizi sufficienti ad ascrivere al ricorrente una qualsivoglia inosservanza degli art. 36 cpv. 4 LCS e 15 cpv. 3 ONC, non potendosi segnatamente escludere che il motoveicolo fosse ancora fuori dalla visuale dell'automobilista nel momento in cui quest'ultimo si è immesso nella circolazione;

                                         che sussistendo un ragionevole dubbio, si giustifica in definitiva di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,                visti gli art. 36 cpv. 4 e 90 n. 1 LCS; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

– __________ __________, __________, – lic. iur. __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

30.2003.367 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.03.2004 30.2003.367 — Swissrulings