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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.03.2004 30.2003.363

March 12, 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·3,590 words·~18 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2003.363 ROC/MAM 30239/006

Bellinzona 12 marzo 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 31 ottobre 2003 presentato da

__________   __________, __________ difeso da: Avv. __________  __________, __________,

contro

la decisione 17 ottobre 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________

viste                                  le osservazioni 10 novembre 2003 della Sezione della Circolazione, __________;

letti ed esaminati                gli atti;

ritenuto                             in fatto

A.Con decisione 17 ottobre 2003 (emanata in forza di un rapporto di constatazione di incidente della Polizia cantonale, posto di __________, del 22.07.2003, cui ha fatto seguito la rituale intimazione della contravvenzione del 4.09.2003, avverso la quale il denunciato ha tempestivamente formulato le proprie osservazioni di data 29.09.2003 negando sostanzialmente ogni addebito di natura contravvenzionale), la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, __________, ha inflitto a __________, __________, una multa ammontante a Fr. 400.- (quattrocento) oltre a tassa di giustizia di Fr. 80.- (ottanta) e spese per complessivi Fr. 80.- (ottanta), per avere egli, in data 17 giugno 2003, in territorio di __________, zona Via __________, circolato alla guida della vettura __________, senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un autoveicolo che lo precedeva, e che si era fermato davanti ad un passaggio pedonale per permettere l’attraversamento del campo stradale a due pedoni, urtandolo posteriormente e provocando pedissequamente l’avanzamento di tale vettura, la quale, di conseguenza, investiva così un pedone. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4 e 90 cfr. 1 LCS, come pure degli artt. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 12 cpv. 1 ONC.

B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, __________  è insorto con tempestivo ricorso 31 ottobre 2003, postulandone egli l’annullamento in applicazione della nota massima “in dubio pro reo”. Il ricorrente, inoltre, avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 11 cpv. 2 LPContr, ha postulato l’assunzione di nuove prove, segnatamente le escussioni testimoniali dei signori __________  __________, __________, e __________  __________, __________, nonché il sopralluogo.

C.Con sue osservazioni 10.11.2003, la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, __________, propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.

considerato                      in diritto

1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.Preliminarmente, il ricorrente, come visto, ha postulato l’assunzione in questa sede delle precitate prove. Orbene, l’art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il Giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella concreta fattispecie, le nuove prove offerte, segnatamente il sopralluogo e le audizioni testimoniali dei signori __________  e __________, non risultano suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, constatate in particolare le più che esaustive e complete (e per nulla contraddittorie) dichiarazioni rese (a verbale) fronte alle forze inquirenti da parte di tutte le persone direttamente e/o indirettamente coinvolte nell’incidente della circolazione che qui ci occupa (fra le quali, del resto, quelle delle persone qui citate dal ricorrente in qualità di testi), come pure la notoria lieve pendenza del tratto stradale relativo alla zona dell’avvenuto incidente, così come descritta dal ricorrente stesso, che, già di per sé e per motivi di economia processuale, renderebbe superflua, una ulteriore verifica in loco. Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.

3.La norma fondamentale di sicurezza nella circolazione di cui all’art. 26 cpv. 1 LCS, prevede che ciascuno debba comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. In particolare, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCS), rivolgendo la sua attenzione alla strada e alla circolazione e non dovendo egli compiere movimenti che impediscano la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 ONC). La velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità (art. 32 cpv. 1a frase LCS). Il conducente deve inoltre circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 a frase ONC). Egli deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (art. 34 cpv. 4 LCS). Quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv. 1 ONC).

4.Orbene, il ricorrente, come detto, nega ogni addebito di natura contravvenzionale. Egli sostiene in particolare che la vettura che lo precedeva, (____________________  targata __________) guidata da __________  __________, non fosse ferma davanti alle strisce pedonali, in attesa del passaggio dei pedoni, ma, anzi avesse dapprima, senza fermarsi e proseguendo la sua corsa, investito un pedone, rallentando dunque bruscamente soltanto in un secondo tempo, ciò che avrebbe pedissequamente provocato il conseguente (ammesso) tamponamento operato da tergo da __________  __________  ai danni del veicolo condotto da __________  __________ (cfr. verbali di interrogatorio di __________  del 18.06.2003  e del 17.07.2003).

5.__________ __________   allega per contro una versione diametralmente opposta a quella esposta dal denunciato. La conducente della vettura antistante ha infatti categoricamente dichiarato fronte alle forze inquirenti di avere fermato il proprio veicolo davanti al passaggio pedonale per permettere il relativo transito ai due pedoni presenti e intenzionati ad attraversare il campo stradale, e di essere poi stata, una volta arrestatasi, tamponata dal veicolo del ricorrente che provocava così l’importante avanzamento della propria vettura, tale da travolgere uno dei due pedoni in procinto di attraversare.

6.Ora, in assenza di una prova apodittica, la presente fattispecie, che riveste tutti i crismi di un procedimento indiziario, deve giocoforza essere attentamente valutata e vagliata, sia riguardo ai fatti che alla valutazione delle prove, alla luce dell’(ampio) potere di apprezzamento di cui beneficia il Giudice. Rientra in questo contesto la nota massima penale "in dubio pro reo", deducibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. Tale principio si applica, principalmente, in punto alla valutazione delle prove, laddove esso comporta innanzitutto il fatto che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è invece violato quando il giudice condanni l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 cons. 2a, 120 Ia 31 cons. 2c, sentenza inedita 1P.91 12 maggio 2000 in re A., cons. 3).

7.In buona sostanza, gli atti contengono, sì, le due divergenti e precitate versioni dei fatti fornite dai protagonisti motorizzati, ma includono pure le testimonianze dei due pedoni, __________  e __________, che hanno oltretutto potuto osservare quanto accaduto procedendo ad una constatazione di agevole momento, essendo entrambi, in concomitanza con il momento ed il luogo dell’avvenuto sinistro, specificatamente intenti a verificare proprio le condizioni della circolazione stradale su Via __________, ritenuto che gli stessi si accingevano ad iniziare, rispettivamente terminare, l’attraversamento di tale campo stradale.

8.Il teste __________  __________, nel suo verbale di interrogatorio fronte alle forze inquirenti del 26 giugno 2003, si è espresso nei seguenti termini:”… mi trovavo a camminare sul marciapiede dalla stazione __________  di __________  in direzione dell’autosilo pubblico con una conoscente, __________  __________. Giunti all’altezza della chiesa decidevamo di attraversare sulle strisce pedonali, essendoci molto traffico facevo segno con la mano alla vettura che giungeva nell’intento di farle capire la nostra attenzione di attraversare. La conducente capendo la nostra intenzione rallentava e io precedendo la mia amica iniziavo ad attraversare da destra verso sinistra, non so se la __________  avesse iniziato ad attraversare, vorrei specificare che questa vettura non era completamente ferma quando mi sono incamminato, circolava molto lentamente, era in fase di rallentamento per appunto farci attraversare. Quando ero quasi giunto sul marciapiede di sinistra sentivo un rumore giungere da dietro, era appena successo un incidente stradale. Vedevo la __________  a quindici metri dalle strisce pedonali che rotolava a terra, ferita ad una gamba, al torace e ad un braccio. Notavo la vettura che si era fermata alle strisce pedonali che si trovava distante 5-6 metri dalla __________, per un totale dalle strisce pedonali di circa una ventina di metri. Non saprei dire se questa vettura fosse ferma quando io mi sono girato. C’era un’altra vettura ferma a pochi metri dalle strisce pedonali che perdeva del liquido dal cofano e che aveva un danno alla parte anteriore, vorrei aggiungere che questa vettura non era perfettamente parallela alla careggiata… Come già detto non ho visto come si è svolto il sinistro e ho sentito il rumore di un impatto ma nessun rumore di frenata”.

9.La teste __________  __________  ha altresì dichiarato nel proprio verbale di polizia del 24/26.06.2003, riferendosi alle circostanze del sinistro, che:”… in compagnia di un mio conoscente di nome __________  __________, provenienti dalla stazione __________  di __________, camminavo sul marciapiede destro in direzione della chiesa. Giunti alle strisce pedonali, il mio conoscente ha fatto un segno in quanto volevamo attraversare e la macchina che sopraggiungeva si è subito fermata. Il __________  ha iniziato ad attraversare, da destra verso sinistra, un po’ più rapidamente di me e quindi si trovava 1-2 metri davanti. Ad un certo punto mi sono trovata per terra diversi metri dopo le strisce ed ho realizzato che ero stata travolta da un’auto. Non mi ricordo il momento dell’urto… mentre stavo iniziando ad attraversare una vettura era ferma prima delle strisce ed una colonna di vetture stava giungendo… Ho attraversato esattamente sulle strisce pedonali … Sono sicura che la vettura che ci ha lasciato attraversare era ferma… mentre stavo attraversando non ho sentito alcun rumore particolare o perlomeno non ricordo…”.

10.   Fronte alle versioni dicotomiche testé riportate dei due conducenti (quella del ricorrente, da una parte, e di __________  __________, dall’altra), appare senz’altro opportuno, nel limite del possibile, rifarsi alle precitate dettagliate ed univoche descrizioni e dichiarazioni dei testi, __________  __________, __________  di __________, e __________  __________, __________, che non risultano per nulla essere foriere di crasse contraddizioni, imprecisioni o quant’altro. Anzi. A mente dello scrivente Giudice, tali (imparziali) testimonianze costituiscono infatti un sustrato probatorio estremamente chiaro ed obbiettivo e non possono dare adito a fantascientifiche interpretazioni o supposizioni, ritenuto in particolare, quo alla dignità probatoria di tali escussioni testimoniali fronte alle forze inquirenti (la cosiddetta Beweiswürdigkeit) come non vi sia motivo di nutrire dubbio veruno in punto alla credibilità ed attendibilità dei testi __________  e __________, i quali, oltretutto, a differenza del ricorrente (come pure della ulteriore conducente __________  __________, direttamente coinvolta nel sinistro), non hanno alcun interesse (e ciò sino a dimostrazione, non avvenuta, del contrario) a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di incorrere in importanti sanzioni penali.

11.   Riassumendo, il teste __________  ha dichiarato che la conducente della sopraggiungente vettura, (giocoforza, quindi, in assenza di elementi contrari, __________), capite le intenzioni dei pedoni in punto alla loro volontà di attraversare la strada, avesse conseguentemente rallentato, circolando così molto lentamente, pur non essendo del tutto ferma nel momento in cui __________  medesimo si incamminava lungo il percorso descritto dalle strisce pedonali. La teste __________, conferma che l’altro pedone si sarebbe effettivamente incamminato più rapidamente della stessa (versione, questa, altamente credibile e verosimile non fosse altro che per una ovvia constatazione in punto all’anagrafe degli interessati: lui, un uomo di 65 anni; lei, e con tutto il rispetto, una anziana donna di 81 anni!), ciò nulla togliendo al fatto che questa, seppur con un attimo di ritardo rispetto all’altro pedone, fosse comunque avanzata senza tentennamenti alcuni (come invece ipotizzato, senza alcun minimo e ragionevole indizio al proposito, dal ricorrente, che tralascia d’altro canto l’ipotesi di una semplice e dovuta prudenza del pedone, considerato poi che la vettura della __________, come dichiarato dal teste __________, al momento dell’inizio dell’attraversamento da parte di quest’ultimo, non fosse ancora completamente ferma), e osserva inoltre, questa volta, sì, senza tentennamenti veruni, che la vettura della ricorrente fosse completamente ferma mentre ella attraversava Via __________, ricordando inoltre una retrostante colonna di vetture (tra le quali, giocoforza, ed in mancanza di elementi contrari, quella del ricorrente), in movimento e che stavano sopraggiungendo in quella zona.

12.   Quanto precede combacia perfettamente con la versione dei fatti descritta da __________, mentre quella fornita dal ricorrente, rimasta oltretutto incomprovata, appare invece, a mente dello scrivente Giudice, piuttosto vacillante e, perciò, non credibile se rapportata alle oggettive ed imparziali dichiarazioni dei testi, ed in particolare della teste __________ (il teste __________, non essendo comunque stato in grado di dichiarare se, al momento dell’impatto, la vettura condotta da __________  si fosse o meno precedentemente arrestata, avendo egli un paio di metri circa di vantaggio sul pedone che lo seguiva ed essendo perciò, intento a terminare l’attraversamento del campo stradale, già oltre la corsia di riferimento). Non si capirebbe infatti, se non per gusto del fantastico, come una vettura, manifestamente arrestatasi per permettere il passaggio dei pedoni (cfr., in particolare, teste __________), rispettivamente, (quand’anche, per avventura, ci si volesse unicamente attenere alle dichiarazioni del teste __________  e si volesse fare completa astrazione da quelle del secondo pedone), in chiara fase di rallentamento e procedente ad una velocità molto(!) lenta, possa, sia alle prime come alle seconde predette condizioni e modalità di circolazione, violentemente investire un pedone e farlo rotolare (oltretutto in un settore stradale soggetto, come detto, ad una lieve pendenza in salita) a ben oltre 17 metri di distanza dall’impatto (cfr. schizzo croquis redatto dal gendarme App. B. __________)!

13.   Ma v’è di più. L’intimo convincimento dello scrivente Giudice in punto alla responsabilità del ricorrente circa l’accaduto (recte: il tamponamento della vettura ___________ ___________ guidata da ___________ ed il conseguente avanzamento della stessa con relativo investimento del pedone ___________), e scatente dalle laconiche dichiarazioni dei testi ed in particolare della teste ___________ - che ha più volte confermato, ed è bene ripeterlo, la circostanza secondo la quale, al momento dell’attraversamento delle strisce pedonali da parte di quest’ultima, la vettura posizionata di fronte alla stessa, fosse senz’ombra di dubbio completamente ferma - non si incrina infatti punto, nemmeno alla luce delle ulteriori contestazioni sollevate dal patrocinatore del ricorrente in sede ricorsuale. In primis, e come già detto, non risulta dagli atti, come invece palesato dal ricorrente, tentennamento alcuno da parte della teste ___________ (non avendo ella dichiarato nulla al riguardo), ma solo, semmai, una qual certa sua lentezza nei movimenti (e fors’anche, prudenza), che non ha ad ogni modo ingannato ___________ inducendola così ad un eventuale (e denegato) mancato arresto del proprio mezzo meccanico (in questo senso, e quo alla intera comprensione di ciò che si svolgeva davanti agli occhi di ___________, si confronti proprio la dichiarazione di quest’ultima: “ ho visto che vi erano due pedoni che volevano attraversare….”, verbale di interrogatorio ___________ 18.06.2003). In secundis, neppure le disquisizioni circa le posizioni finali delle vetture, distanti oltre trenta metri l’una dall’altra, permettono di escludere le responsabilità del ricorrente, anzi, al contrario: proprio perché lo scrivente Giudice è pervenuto all’intimo convincimento che la vettura di ___________ fosse ferma al momento del passaggio sulle strisce pedonali della teste ___________, il sensibile avanzamento della sua vettura, considerato oltretutto il tratto in salita(!), e derivato giocoforza dall’urto da tergo operato dal ricorrente, manifestamente disattento alle condizioni di viabilità del momento, non può che derivare, a meno di considerare ipotesi del tutto irragionevoli, dalla potenza sprigionata da detto tamponamento, evidentemente relazionata, per le note leggi della fisica, alle velocità delle due vetture (recte: alla velocità della vettura del ricorrente, essendosi accertato in questa sede il precedente arresto della vettura guidata da ___________), tali per cui, tanto più la distanza finale tra le vetture che ci occupano risultasse accresciuta, tanto più elevata, per calcolo proporzionale pressoché diretto, risulterebbe la velocità della vettura in movimento e che ha provocato l’urto. In questo senso, concretamente, fronte ad un avanzamento pari a ca. 17 (diciassette!) metri da parte di una vettura inizialmente ferma e causato da una forza e potenza d’urto da tergo, non vi è chi non veda come, in realtà, la velocità del ricorrente non dovesse essere particolarmente ridotta, e come quest’ultimo non fosse dunque particolarmente attento alle condizioni di viabilità, omettendo così di adottare le principali norme di sicurezza in materia di circolazione stradale a vantaggio di tutti gli utenti della strada e attorno alla cui protezione ruota l’intera Legislazione in materia di circolazione stradale, e che, anzi, la giustifica e le dà fondamento costituzionale. Si noti in questo contesto, da ultimo ed in via abbondanziale, che né il teste ___________, né la teste ___________ hanno notato stridore di freni veruno, e questo la dice lunga sulla scarsa attenzione mostrata dal ricorrente in quel frangente, che non sembra dunque nemmeno avere avuto quella opportuna e necessaria presenza di spirito per addivenire alle proprie incombenze, tra le quali, ad esempio, quelle di cui agli artt. 12 cpv. 1 e 2 ONC, secondo i quali il ricorrente avrebbe dovuto osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva al fine di potersi fermare per tempo in caso di sua frenata o rallentamento improvviso, laddove, per parte del ricorrente, una frenata od un arresto improvviso sarebbe senz’altro stato permesso (ed auspicabile!) in caso di bisogno, come poteva senz’altro considerarsi la situazione relativa alla fattispecie che qui ci occupa.

14.   Stante tutto quanto precede, e malgrado la presa di posizione del ricorrente che nega ogni addebito, lo scrivente Giudice accerta di contro, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, che ___________, circolando senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente dall’autoveicolo che lo precedeva, che si trovava fermo ad un passaggio pedonale per permettere l’attraversamento del campo stradale a due pedoni, lo urtava posteriormente provocando quindi il repentino avanzamento di quest’ultimo veicolo ed il pedissequo investimento di uno dei due predetti pedoni, la dinamica di quanto accaduto non permettendo comunque di richiamare una eventuale paventata concolpa concomitante di terzi, non essendo ammessa, in campo penale, la compensazione delle colpe (DTF 85 IV 91; 105 IV 216), né potendosi in alcun modo concretamente relazionarsi a fattori esterni imprevedibili (e non gestibili) per il ricorrente. Tale accertamento, segnatamente l’illiceità dell’accaduto e la conseguente responsabilità oggettiva e soggettiva di ___________, poggia sui predetti inequivocabili indizi di cui sopra, senz’altro sufficientemente precisi e tali da consentire una deduzione logica e rigorosa circa le effettive responsabilità del ricorrente.

15.   Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente Legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio Federale, è punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il Giudice, in virtù del surriferito richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell’art. 63 CPS. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare dell’estrema pericolosità della manovra in questione e della crassa disattenzione del ricorrente alla base della stessa, ritiene peraltro equo l’importo di Fr. 400.- (quattrocento) inflitto a titolo di multa a ___________, confacentemente proporzionato alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla Legge. Per il che, il ricorso 31 ottobre 2003 deve essere respinto come ai considerandi che precedono con pedissequo accollo, in applicazione del principio generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia di questa sede (art. 15 LPContr).

16.   Quo alla richiesta del ricorrente volta all’ammissione dello stesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria (recte: gratuito patrocinio, l’estensione di tale beneficio in punto alle tasse e spese di giustizia non essendo prevista in campo penale), la stessa non può essere decisa dalla scrivente Pretura, la sua competenza in tal senso non risultando dalla LPContr, silente al riguardo. Per il che, in applicazione degli artt. 26 e segg. Lag, l’incarto va trasmesso al competente Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’Arresto perché abbia a decidere al riguardo.

per questi motivi,                richiamati gli artt. 31 cpv. 1, 32 cpv.1, 34 cpv. 4 e 90 cfr. 1 LCS, artt. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC, artt. 1 e segg. LPContr, artt. 26 e segg. LAG;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 31 ottobre 2003 è respinto.

                                  §     Di conseguenza la risoluzione no. ___________ /___________ del ___________ 2003 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, ___________, è integralmente confermata.

2.La tassa di giustizia in Fr. 150.- (centocinquanta) e le spese per complessivi Fr. 100.- (cento) sono a carico del ricorrente.

3.L’incarto viene trasmesso al competente Ufficio dei Giudici dell’Istruzione e dell’Arresto, ___________, per quanto di sua competenza, segnatamente per la decisione in punto alla richiesta del ricorrente di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

                                 4.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

                                 5.     Intimazione:

 - Sezione della Circolazione, ___________,   - Avv. ___________ ___________, ___________.

Il Giudice:                                                                              Il Segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

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