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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 27.01.2004 30.2003.338

January 27, 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·913 words·~5 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2003.338/AMM 28928/007

Bellinzona 27 gennaio 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del __________ 2003 presentato da

__________  __________, __________

contro

la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del __________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del __________ 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 1200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–, per i seguenti fatti accertati il __________ 2003 in territorio di __________:

                                         "Ha omesso, quale __________, di osservare le disposizioni dell'OLR2 concernenti l'obbligo di conservare tutta la documentazione per il controllo dell'autorità d'esecuzione";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 23 e 28 cpv. 2 OLR2;

                                         che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del __________ 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che in uno scritto del __________ 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 23 cpv. 3 ORL2 il datore di lavoro e i conducenti indipendenti devono conservare durante due anni, presso la sede dell'azienda il registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (lett. a), i dischi e le serie di dischi settimanali del cronotachigrafo (lett. b), i fogli settimanali e quotidiani del libretto di lavoro e i libretti di lavoro compilati (lett. c), come pure eventuali rapporti giornalieri ad uso interno dell'azienda, le carte di lavoro, i permessi e le decisioni di dispensa (lett. d);

                                         che chiunque ostacola l'autorità di esecuzione nell'attività di controllo, le rifiuta l'accesso all'azienda o la consegna dei documenti di controllo o le informazioni necessarie oppure le rilascia informazioni inveritiere è punito con l'arresto o con la multa (art. 28 cpv. 2 lett. d ORL2), la quale non può superare, di regola, fr. 5000.– (cfr. art. 106 n. 1 e 2 CP);

                                         che in concreto la Sezione della circolazione ha multato l'interessato, come detto, per avere "omesso, quale __________, di osservare le disposizioni dell'OLR2 concernenti l'obbligo di conservare tutta la documentazione per il controllo dell'autorità d'esecuzione";

                                         che l'insorgente non contesta in sostanza la fattispecie ravvisata dall'autorità di primo grado, ma giustifica l'inadempienza come segue:

                                         "Ho lavorato come __________ fino alla fine del mese di __________ 2003.

                                         Dopo luglio, all'inizio di agosto ho preparato tutti i dischi e il libretto di lavoro, che ho lasciato dentro la macchina.

                                         Sono partito in vacanza nel mio paese, con la famiglia.

                                         Dopo alcuni giorni sono ritornato in Svizzera con il bus, mentre l'automobile è rimasta in vacanza, per comodità di mia moglie.

                                         Durante le vacanze mia moglie ha fatto le pulizie alla macchina e per sbaglio ha buttato un sacchetto con carte varie, dove vi erano i dischi e il libretto di lavoro.

                                         Per questo motivo non ho potuto presentare i dischi e il libretto di lavoro che avevo preparato appositamente per il controllo.

                                         Siccome mia moglie ha buttato involontariamente i dischi e il libretto non trovo giusto che io debba pagare CHF 1340.– di multa";

                                         che le giustificazioni addotte dal ricorrente non lo esimevano tuttavia dall'obbligo di conservare la documentazione richiesta con la dovuta diligenza e presso la sede dell'azienda (art. 23 cpv. 3 OLR2);

                                         che l'insorgente avrebbe dovuto, quanto meno, informare la moglie dell'importanza degli atti lasciati nel veicolo ed evitare – in ultima analisi – ch'essa scambiasse la documentazione per "carte varie" destinate al macero;

                                         che neppure soccorre al ricorrente invocare la sua buona fede, le contravvenzioni alle norme sulla circolazione stradale essendo per principio punibili anche se commesse per negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);

                                         che la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione risulta quindi – di per sé – giustificata dalla trasgressione perpetrata dall'interessato, nulla mutando al riguardo il fatto di non avere egli distrutto personalmente la nota documentazione;

                                         che l'involontarietà dell'infrazione perpetrata dal ricorrente giustifica nondimeno – tutto ben ponderato – di ridurre la multa inflittagli a fr. 600.– e di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;

                                         che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

per questi motivi,                visti gli art. 56, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 23 e 28 cpv. 2 OLR2; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a __________ __________ è inflitta una multa di fr. 600.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.– e alle spese di fr. 40.–.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, Camorino.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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