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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.01.2004 30.2003.320

January 14, 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·551 words·~3 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2003.320/AMM 28130/004

Bellinzona 14 gennaio 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 22 settembre 2003 presentato da

__________   __________  __________, __________

contro

la decisione n. __________  /__________  del __________  2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni del 30 settembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 19 settembre 2003, ha inflitto a __________  __________  __________  una multa di fr. 120.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per il seguente fatto accertato il 7 giugno 2003 in territorio di __________  __________:

                                         "Ha posteggiato il veicolo __________  su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 41 cpv. 1bis ONC;

                                         che __________  __________  __________  è insorta contro tale decisione con un ricorso del 22 settembre 2003 in cui postula l'annullamento degli oneri del querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni del 30 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che la Sezione della circolazione ha inflitto all'insorgente – come detto – una multa di fr. 120.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per avere posteggiato il veicolo __________  su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni;

                                         che la ricorrente non contesta la sanzione come tale, ma fa valere di avere pagato la multa l'8 settembre 2003 (l'ordine di pagamento bancario essendo stato per altro impartito già il 17 agosto 2003) e chiede pertanto l'annullamento delle tasse e spese della decisione impugnata;

                                         che a ragione la Sezione della circolazione sottolinea nondimeno come il termine per il pagamento della multa in procedura disciplinare – ossia senza oneri – è scaduto infruttuoso il 7 agosto 2003 (cfr. intimazione di contravvenzione del 5 settembre 2003 nel fascicolo blu), dieci giorni prima che l'insorgente impartisse alla banca l'ordine di pagamento;

                                         che il mancato versamento della multa entro detto termine ha dunque comportato l'avvio della procedura ordinaria, con il conseguente addebito di tasse e spese di giudizio in base all'art. 2 cpv. 3 LPContr;

                                         che il ricorso, infondato, deve quindi essere respinto e la decisione impugnata confermata;

                                         che all'insorgente dovrebbero essere addebitate, per principio, anche gli oneri dell'attuale giudizio;

                                         che le circostanze particolari del caso giustificano nondimeno – in via eccezionale – di rinunciare a siffatto prelievo;

per questi motivi,                visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

__________  __________, __________,

Sezione della circolazione, __________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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