Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.01.2004 30.2003.305

January 7, 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·765 words·~4 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2003.305/AMM 03 840/109

Bellinzona 7 gennaio 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Tami per statuire sul ricorso dell'11 settembre 2003 presentato da

_________  _________, _________ (difesa dall'avv. _________   _________, _________)

contro

la decisione n. _________  /_________  del _________  2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________,

viste                                  le osservazioni del 24 settembre 2003 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 5 settembre 2003, ha inflitto a _________  _________  – direttrice sanitaria della Clinica _________  a _________  – una multa di fr. 400.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti motivi:

                                         "Ha impiegato in qualità di medico psichiatra, dal 04.09.2002 al 20.11.2002, per complessive 4 settimane circa, il cittadino comunitario _________  _________, 1959, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell'immigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 6 giugno 2003);

                                         che la decisione è stata emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 38 RLALPS-CE/AELS;

                                         che _________  _________  è insorta contro tale risoluzione con un ricorso dell'11 settembre 2003 in cui postula l'annullamento della sanzione o quanto meno, in subordine, la "riduzione della multa ad un massimo di fr. 100.–";

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 24 settembre 2003, propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere – in qualità di direttrice sanitaria della _________  _________  – impiegato come medico psichiatra un cittadino comunitario sprovvisto di regolare permesso di polizia degli stranieri;

                                         che l'insorgente non nega la fattispecie ravvisata dall'autorità di primo grado, ma fa valere di aver agito in buona fede – senza intenzione né negligenza – l'impiegato essendo al beneficio di un'autorizzazione dell'allora Dipartimento delle opere sociali valida fino al 31 dicembre 2002;

                                         che, sempre stando alla ricorrente, "l'Amministrazione della _________  _________  ha d'altronde ammesso il suo errore ed ha anche immediatamente provveduto a sistemare la posizione del suo dipendente, ed anche questo dovrebbe contribuire ad annullare la sanzione o quantomeno a ridurla" (ricorso, pag. 3 in fondo);

                                         che la buona fede non può tuttavia giovare all'interessata, al datore di lavoro incombendo in ogni caso l'obbligo di assicurarsi dell'esistenza del permesso di polizia degli stranieri (art. 10 cpv. 1 OLS);

                                         che la ricorrente non può altresì prevalersi dell'autorizzazione del DOS per negare ogni negligenza (ricorso, pag. 3 a metà), ove solo si consideri come quest'ultima decisione subordinava espressamente "l'esercizio dell'attività … all'ottenimento da parte dell'interessato di un permesso di polizia degli stranieri" (dispositivo n. 4);

                                         che le giustificazioni avanzate dalla ricorrente non bastano neppure a connotare la fattispecie come un "caso di minima gravità" nel senso dell'art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS;

                                         che, del resto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle particolarità del caso concreto, concedendo all'interessata "una consistente riduzione sull'importo" della multa (decisione impugnata, a metà; cfr. anche osservazioni del 24 settembre 2003, punto 2);

                                         che la sanzione inflitta, in definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa, alla collaborazione dell'interessata, all'immediata regolarizzazione della posizione del dipendente, ed è inoltre contenuta nei limiti fissati dalla legge;

                                         che il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso;

                                         che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'insorgente;

                                         che la particolarità della fattispecie giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tassa e spese dell'attuale giudizio;

per questi motivi,                visti gli art. 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

– _________  _________, _________, – avv. _________  _________, _________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

30.2003.305 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.01.2004 30.2003.305 — Swissrulings