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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.01.2004 30.2003.288

January 12, 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·615 words·~3 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2003.288/AMM 24637/006

Bellinzona 12 gennaio 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del _________ 2003 presentato da

_________  _________, _________

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 600.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________:

                                         "alla guida del motoveicolo TI _________ eseguiva dei movimenti (circolazione su una sola ruota) che impedivano la manovra sicura del veicolo e produceva rumore evitabile per l'uso irrazionale del motore. Effettuava pure ripetute manovre di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 2, 42 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 e 33 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSS;

                                         che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 in cui postula una riduzione della multa;

                                         che in uno scritto del _________ 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente – come detto – per avere eseguito alla guida di un motoveicolo "movimenti (circolazione su una sola ruota) che impedivano la manovra sicura del veicolo", per avere prodotto "rumore evitabile per l'uso irrazionale del motore" e per avere effettuato "ripetute manovre di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza";

                                         che il ricorrente non contesta le infrazioni ravvisate dall'autorità di primo grado ("sono, come già scritto in precedenza, sicuramente colpevole di una guida pericolosa": ricorso, in alto), ma chiede una riduzione della multa in considerazione della sua precaria situazione finanziaria;

                                         che la gravità delle violazioni ascritte all'insorgente giustifica – di per sé – la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione;

                                         che tuttavia, data la precaria situazione finanziaria allegata dal ricorrente, si ritiene opportuno ridurre la multa inflittagli a fr. 400.–, di adeguare gli oneri di primo grado e di rinunciare al prelievo di tassa e spese dell'odierno giudizio;

                                         che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 2, 42 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 e 33 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________ _________ è inflitta una multa di fr. 400.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 80.– e alle spese di fr. 30.–.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

– _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, Camorino.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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