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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.12.2003 30.2003.282

December 23, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·912 words·~5 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2003.282/pg 22976/008

Bellinzona 23 dicembre 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso _________ 2003 presentato da

_________  _________,  _________,

contro

la decisione emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni  presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione _________ 2003 ha inflitto ad _________ _________ una multa di fr. 280.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 20.- per i seguenti motivi.

                                                      "Alla guida della vettura TI _________ non osservava un segnale indicante svoltare a destra e posteggiava su una superficie vietata (zona zebrata). Inoltre ometteva di allacciarsi con la cintura di sicurezza"

                                         Fatti accertati l'_________  _________ 2003 in territorio di _________.

                                         La risoluzione é stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv.1, 57 cpv. 5 lit.a, 90 cifra 1, 103 cpv.1, 106 cpv.1 LCStr; 3a cpv.1 e 96 ONC; 24 cpv.1 e 78 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ _________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Eccepisce in particolare che, trovandosi fermo, non aveva l'obbligo di allacciarsi le cinture e che la propria automobile si trovava parcheggiata su una superficie vietata in quanto aveva portato sua sorella dal medico.

                                         Chiede infine di essere convocato per un colloquio.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone per contro che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

Considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art.12 LPContr.

                                 2.     Preliminarmente si rileva che per i ricorsi inoltrati a questa autorità la procedura è scritta ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 LPContr; di conseguenza il colloquio richiesto dal ricorrente, peraltro ininfluente ai fini del giudizio dal momento che gli atti di causa sono completi, non deve essere accordato.

                                 3.     Non si entra in questa sede nel merito dell'infrazione relativa alla svolta a sinistra in quanto, oltre a non esser contestata nel gravame, è addirittura ammessa dall'insorgente nel suo scritto _________ _________ 2003 all'indirizzo della Polizia comunale di _________.

                                 4.     In merito al parcheggio su una superficie vietata si osserva che l'insorgente

                                         nel ricorso afferma di aver " portato la sorella dal medico dr. _________ come appare dal certificato medico e siccome la stessa stava male ho dovuto parcheggiare nel posto più vicino allo studio": se non che nello scritto già evocato dell' _________ _________ 2003 - risalente cioè al giorno stesso delle infrazioni in esame - il ricorrente affermava che "dalla fretta di tornare a prenderla dallo studio medico, arrivato in _________ _________ ho svoltato dove non si può più da qualche tempo".

                                         Con ogni evidenza e alla luce delle sue stesse affermazioni il signor _________ _________ - che non contesta il fatto di aver parcheggiato il proprio veicolo su una superficie vietata non aveva nessuna necessità di commettere un'infrazione al codice stradale.

                                         Abbondanzialmente, anche se è ininfluente ai fini del giudizio, si rileva che il certificato medico di cui alle dichiarazioni del ricorrente esposte in precedenza non è stato mai prodotto.

                                         Le giustificazioni addotte dal ricorrente non sono pertanto  in nessun modo atte all'annullamento della multa per l'infrazione in esame.

                                 5.     Per quanto attiene all'omissione di allacciare le cinture di sicurezza si evidenzia che ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 ONC nelle automobili, negli autofurgoni, nei furgoncini e nei trattori a sella leggeri il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza.

                                         Nell'evenienza concreta dagli atti non si evince che il ricorrente é stato notato

                                         senza la cintura allacciata allorquando il suo veicolo era in movimento; infatti dal rapporto informativo e dettagliato degli agenti di polizia del _________ 2003 non v'è alcun riferimento a quest'aspetto; di conseguenza, dal momento che la legge prescrive espressamente che le cinture devono essere allacciate durante la corsa e che questa circostanza non può in casu essere provata, il signor _________, raggiunto dagli agenti allorquando si trovava stazionato sull'area zebrata in cui è vietato il parcheggio, va prosciolto da questa infrazione.

                                         Pertanto l'ammontare della multa emessa dalla Sezione della circolazione va ridotta dell'importo di fr. 60.-, corrispondenti alla sanzione per un'infrazione di questo tipo; restano invece invariate la tassa di giustizia e le spese.

                                 6.     Visto l'esito dell'impugnativa non si prelevano né tasse né spese in questa sede.

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv.1, 57 cpv.5 lit.a, 90 cifra 1, 103 cpv.1, 106 cpv.1 LCStr; 3a cpv.1 e 96 ONC; 24 cpv.1 e 78 OSStr, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso _________ 2003 di _________ _________, _________, è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la decisione della Sezione della circolazione n° _________ /_________ del _________ 2003 è modificata nel senso che la multa è ridotta a fr. 220.-, mentre sono confermate la tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 20.-

                                 2.     Non si prelevano né tasse, né spese in questa sede.

                                 3.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino, _________ _________, _________,

Il presidente:                                                                            Il cancelliere:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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