Incarto n. 30.2003.280/KRM 23587/004
Bellinzona 13 agosto 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 8 agosto 2003 presentato da
_________ _________, Pr. Studio legale _________ _________, Via _________ , _________
contro
la decisione _________ 2003 n. _________ /_________ emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
rilevato che il ricorso non è stato intimato per osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
che la Sezione della circolazione, con decisione 25 luglio 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 120.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per i seguenti fatti accertati il 27 aprile 2003 in territorio di _________ _________:
"ha posteggiato il veicolo _________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni";
che la risoluzione è stata presa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr e 41 cpv. 1bis ONC;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso 8 agosto 2003, in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;
che con l'impugnativa il ricorrente, di professione avvocato, chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che il ricorso, vista la sua manifesta infondatezza, non è stato intimato per osservazioni;
considerato in diritto
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che l'insorgente non contesta i fatti ma si oppone alla contravvenzione per i seguenti motivi:
- non è dato di sapere sulla scorta di quale delega la Polizia di _________ è territorialmente competente per elevare contravvenzioni in territorio di _________ _________,
- la persona che ha costatato l'infrazione non ha una valida delega della Polizia di _________ anche se ha fatto uso dei suoi avvisi di contravvenzione,
- vi è una prassi presso l'esercizio pubblico "_________ " di posteggiare fuori dalle aree adibite a tale scopo,
- in caso di cambiamento di prassi la sanzione deve essere un ammonimento,
- non tutti i veicoli non correttamente posteggiati sono stati multati;
che le contestazioni concernenti la legittimazione della persona che ha costatato l'infrazione potrebbero al massimo essere prese in considerazione per escludere l'applicabilità della Legge sulle multe disciplinari, che all'art. 2 lett. b prevede appunto la sua inapplicabilità in caso di infrazioni non accertate direttamente da un organo di polizia abilitato a tal fine;
che tale contestazione è tuttavia destituita di fondamento in casi come il presente dove la contravvenzione è stata decisa in procedura ordinaria dalla Sezione della circolazione di Camorino, che è sicuramente legittimata a elevare contravvenzioni per infrazioni avvenute in territorio di _________ _________;
che dagli atti non risulta in alcun modo che esista presso l'esercizio pubblico "_________ " una prassi di parcheggiare fuori zona tollerata dall'autorità (a questo giudice sono invece noti altri casi di contravvenzione, giunti sul suo tavolo, per infrazioni nelle settimane precedenti a quella in discussione) e neppure risulta che l'autorità intenderebbe mantenere una tale prassi, multando però solo alcuni contravventori a suo piacimento come sembrerebbe adombrare l'insorgente;
che nella misura in cui il ricorrente si duole del fatto che almeno altri tre veicoli posti in fila al suo non siano stati multati la censura, peraltro senza riscontro agli atti, è destinata all'insuccesso, poiché egli non può pretendere un'uguaglianza di trattamento nell'illegalità (in uno dei ricorsi citati in precedenza una ricorrente ha peraltro scritto che sono state multate "meticolosamente tutte le auto posteggiate sul marciapiede");
che la multa inflitta, per finire, è confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso, contenente argomentazioni al limite della temerarietà, va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
che parimenti va respinta la domanda di assistenza giudiziaria, peraltro non sorretta da alcun elemento di giudizio, poiché il ricorso non aveva dall'inizio possibilità di successo;
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, art. 90 Cifra 1 LCStr, 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 8 agosto 2003 è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
4. Intimazione a:
Sezione della circolazione, _________, Avv. _________ _________ Pr. Studio Legale _________ _________,
Il presidente: Il cancelliere:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).