Incarto n. 30.2003.269/KRM 23066/003
Bellinzona 21 agosto 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 31 luglio 2003 presentato da
_________ _________, domiciliato a _________, Via _________,
contro
la decisione 25 luglio 2003, n. _________ /_________ emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni 8 agosto 2003 presentate dalla Sezione della circolazione, ____________,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
1. Con risoluzione 25 luglio 2003 la Sezione della circolazione ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 250.- oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.- e spese di fr. 20.- per il seguente motivo:
"alla guida del veicolo _________ non osservava un segnale luminoso".
La decisione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 68 cpv. 1 OSS.
La stessa è stata presa nonostante l'insorgente avesse pagato la multa disciplinare, poiché il pagamento di fr. 250.- non è avvenuto entro il termine fissato.
2. Con ricorso 31 luglio 2003 _________ _________, non contesta l'infrazione, ma chiede che venga esonerato dal pagamento di tasse e spese.
Egli osserva di non avere versato tempestivamente l'importo della multa a causa delle sue precarie condizioni economiche, che peggiorerebbero ulteriormente se fosse costretto a pagare anche la somma di fr. 80.- ancora scoperta.
3. Nelle sue osservazioni 8 agosto 2003 la Sezione della circolazione lascia a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
4. In concreto, vista la difficile situazione finanziaria dell'insorgente e considerato che, seppur in ritardo, la multa è stata pagata, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare una tassa di giustizia e le spese nella procedura ordinaria che ha dovuto essere avviata dalla Sezione della circolazione.
Il ricorso è così accolto.
per questi motivi visti gli art. 90 cifra 1 LCStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 31 luglio 2003 di _________ _________, _________, è accolto.
§ Di conseguenza la risoluzione del _________ 2003 n. _________ /_________ della Sezione della circolazione è parzialmente annullata nel senso che è mantenuta la multa di fr. 250.- e sono stralciate la tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 20.-
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, ____________, _________ _________, _________,
Il presidente: La segretaria: