Incarto n. 30.2003.248/AMM 1173/890
Bellinzona 12 gennaio 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 22 luglio 2003 presentato da
__________ __________, __________ (difeso dall'avv. __________ __________, __________)
contro
la decisione n. __________ /__________ del _______ 2003 emessa dalla Sezione forestale, __________,
viste le osservazioni del 31 luglio 2003 presentate dalla Sezione forestale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione forestale, con decisione dell'11 luglio 2003, ha inflitto ad __________ __________ una multa di fr. 8000.–, addebitandogli inoltre oneri di fr. 200.–, per avere – in qualità di amministratore unico della ditta __________ SA – "eseguito un deposito di materiale vario in area forestale, al mappale n. __________ nel Comune di __________, di proprietà dello Stato del Canton Ticino";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 14 cpv. 1 e 38 LCFo;
che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 22 luglio 2003 in cui postula una riduzione della multa a fr. 1000.–;
che nelle sue osservazioni del 31 luglio 2003 la Sezione forestale propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti in virtù dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 14 cpv. 1 LCFo sono vietate le utilizzazioni dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco, riservate le eccezioni previste dal regolamento;
che chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile con una multa fino a fr. 20 000.– (art. 38 cpv. 1 LCFo);
che la Sezione forestale ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "eseguito un deposito di materiale vario in area forestale, al mappale n. __________ nel Comune di __________, di proprietà dello Stato del Canton Ticino";
che il ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma insorge contro "la misura della sanzione, certamente sproporzionata rispetto ai fatti imputati" (ricorso, punto 2 primo paragrafo);
che l'interessato rileva anzitutto come al momento dell'accertamento – nel febbraio 2003 – "la maggior parte del materiale esistente consisteva in terra grezza e vagliata" anziché materiale da costruzione, per altro "tempestivamente rimosso" (ricorso, punti 2.3 e 3);
che, sempre stando all'insorgente, non si è operato "alcun taglio di vegetazione" ma solo una parziale copertura di vegetazione del sottobosco e un "parziale scortecciamento" (ricorso, punto 2.4), ciò che ha recato solo "un danno minimo al bosco" (ricorso, punto 3);
che il ricorrente ritiene altresì eccessiva la quantità di materiale depositato stimata dall'autorità di primo grado in 800 mc, data la presenza di una superficie "sgombera e utilizzata per il passaggio di mezzi meccanici" (ricorso, punto 2.5);
che l'insorgente conclude perché la gravità dell'infrazione sia "valutata nell'insieme dei suoi elementi e nel comminare la stessa non si [applichi] un semplice calcolo matematico (che porta peraltro a una sanzione che si avvicina alla metà del massimo previsto di fr. 20 000.–)" (ricorso, punto 3);
che la prevalenza di terra "grezza e vagliata" nel febbraio 2003 non risulta determinante, ove solo si consideri come lo stesso interessato ammette il deposito "nel corso del tempo" di "materiale da costruzione, poi rimosso" (ricorso, punto 2.3);
che, comunque sia, anche il deposito di terra "grezza e vagliata" configura una violazione delle norme forestali contemplate nella decisione impugnata;
che riguardo al genere di intervento sulla vegetazione, a ragione la Sezione forestale sottolinea come la decisione impugnata non ravvisi un possibile taglio di alberi a norma dell'art. 43 cpv. 1 lett. e LFo (osservazioni del 31 luglio 2003, ad 2.4), attività che non incide pertanto sull'entità della multa fondata sui soli art. 14 e 38 LCFo;
che la presenza di una superficie "sgombera e utilizzata per il passaggio di mezzi meccanici" (ricorso, punto 2.5) non influisce apprezzabilmente sulla stima del volume di materiale depositato, poiché la Sezione forestale si è dipartita da un'altezza media del deposito (decisione impugnata, pag. 1 verso il basso) e, d'altro canto, non ha considerato il materiale già rimosso dall'insorgente (ricorso, punto 2.3);
che le argomentazioni ricorsuali non consentono in definitiva di sminuire la gravità oggettiva dell'infrazione da egli perpetrata alla legislazione forestale, suscettibile di compromettere lo sviluppo della flora e della fauna del sottobosco e di alterare finanche la struttura del sottosuolo (v. anche le osservazioni del 31 luglio 2003, pag. 4 verso l'alto);
che neppure giova all'insorgente prevalersi della "tempestiva" rimozione del materiale agli inizi del 2003 (ricorso, punto 2.3 in fine, con rinvio all'allegato 4), la Sezione forestale avendo sollecitato siffatto agire già dal novembre 2000 (cfr. le predette osservazioni, ad 3, con rinvio alle allegate lettere del 30 novembre e del 6 dicembre 2000, così come al verbale di sopralluogo del 25 settembre 2001);
che la multa inflitta, tutto ben ponderato, risulta proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa, alle ripercussioni sull'area boschiva e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi, visti gli art. 14 cpv. 1 e 38 LCFo; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Sezione forestale, __________.
Il giudice: La segretaria: