Incarto n. 30.2003.245/AMM 20562/010
Bellinzona 20 ottobre 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella Tami per statuire sul ricorso del 21 luglio 2003 presentato da
_________ __________, ____________
contro
la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 30 luglio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 4 luglio 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 500.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 21 aprile 2003 in territorio di __________:
"alla guida della vettura __________ dopo essersi fermata ad uno 'stop', s'inoltrava in un'intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS;
che __________ __________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 21 luglio 2003 in cui postula in sostanza una riduzione della multa;
che in uno scritto del 30 luglio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale di "stop" obbliga il conducente ad arrestarsi e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36 cpv. 1 prima frase OSS);
che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immessa in un'intersezione dopo essersi fermata a un segnale di "stop" ed essersi scontrata con un autoveicolo avente la precedenza;
che la ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma chiede in sostanza una riduzione della multa in considerazione della sua precaria situazione finanziaria;
che la gravità della violazione ascritta all'insorgente giustifica – di per sé – la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione;
che tuttavia, data la precaria situazione finanziaria allegata dalla ricorrente, si ritiene opportuno ridurre la multa inflittale a fr. 300.–, adeguare gli oneri di primo grado e soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a __________ __________ è inflitta una multa di fr. 300.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.– e alle spese di fr. 70.–.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
__________ __________, __________, Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).