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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.09.2003 30.2003.232

September 8, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·749 words·~4 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2003.232/AMM 20815/006

Bellinzona 8 settembre 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'8_________  _________ 2003 presentato da

_________  _________, _________

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________:

                                         "alla guida del veicolo TI _________ effettuava una manovra di svolta a sinistra oltrepassando la linea di sicurezza";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 73 cpv. 6 lett. a OSS;

                                         che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso dell'8 luglio 2003 in cui chiede "di credere alla mia buona fede e di decidere di conseguenza";

                                         che in uno scritto del _________ 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCS; v. anche l'art. 73 cpv. 6 lett. a OSS);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere effettuato una manovra di svolta a sinistra oltrepassando la linea di sicurezza (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione allestito dalla polizia cantonale il _________ 2003);

                                         che il ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma lamenta "un certo accanimento" da parte della polizia, sottolinea di non avere ostacolato o messo in pericolo nessuno e rileva come "la manovra di attraversamento di questa linea semplice mi costa la metà dello stipendio d'apprendista";

                                         che le giustificazioni addotte dall'insorgente non sono tali da sminuire la gravità oggettiva dell'infrazione da egli perpetrata alle norme della circolazione stradale, punibile – contrariamente al parere dell'interessato – a prescindere dal motivo della trasgressione (sorpasso, svolta ecc.);

                                         che la sanzione inflitta già considera del resto l'assenza di una messa in pericolo concreta, circostanza evidenziata dalla polizia nel predetto rapporto di contravvenzione;

                                         che neppure giova al ricorrente invocare la sua buona fede, ove appena si consideri come le contravvenzioni alle norme sulla circolazione stradale sono per principio punibili anche se commesse per negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);

                                         che la decisione impugnata risulta quindi – di per sé – giustificata;

                                         che si ritiene nondimeno opportuno – data la precaria situazione finanziaria allegata dal ricorrente – ridurre la multa inflittagli a fr. 100.–, adeguare gli oneri di primo grado e soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;

                                         che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________ _________ è inflitta una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.– e alle spese di fr. 10.–.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

– _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, Camorino.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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