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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.03.2003 30.2003.22

March 14, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,026 words·~5 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2003.22/CEG/BIF 73/110

Bellinzona 14 marzo 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per statuire sul ricorso 22 gennaio 2003 presentato da

_________ _________ _________ _________, Via _________ _________, _________,

contro

la decisione n. _________ / _________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni 13 febbraio 2003 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

                                         letti ed esaminati gli atti.

ritenuto                             in fatto,

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione _________ 2003 ha inflitto a _________ una multa di fr. 2'000.--, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.-- e spese di fr. 50.--, per avere "lavorato in qualità di addetta alle pulizie, dal _________.2001 al 30.4_________.2002, a favore dell'albergo _________, _________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell'immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività" (decisione citata, con rinvio al rapporto di contravvenzione 12.9.2002);

                                         che contro tale risoluzione _________ è insorta con un ricorso il 22 gennaio 2003 in cui chiede di prescindere dalla multa, in particolare per le sue difficili condizioni economiche e di salute;

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni 13 febbraio 2003, propone, viste la situazione economica della ricorrente, l'accoglimento parziale del gravame e la conferma della decisione impugnata limitatamente a fr. 1'500.-oltre a fr. 250.-- di tassa di giustizia e spese;

e considerato                     in diritto,

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che l'autorità di primo grado ha sanzionato l'interessata, come visto, per avere lavorato come addetta alle pulizie, dal _________.2001 al _________ 2002, presso l'albergo _________ _________, _________, sprovvista di regolare autorizzazione;

                                         che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratale, ma fa valere di avere agito in buona fede, avendo atteso il permesso dal datore di lavoro che le avrebbe promesso che lo stesso sarebbe giunto di lì a poco. Inoltre le condizioni di lavoro le avrebbero causato una grave malattia, che le comporterebbe anche degli oneri finanziari, atteso inoltre il costante sostegno dovuto alla di lei madre (cifrato in 500 € mensili) e l'onere locativo (800 € al mese);

                                         che per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato può assumere un impiego soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi;

                                         che è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito, e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a OLS);

                                         che l'entrata in vigore, il 1. giugno 2002, dell'accordo bilaterale tra Svizzera e CE-AELS sulla libera circolazione delle persone nulla ha mutato riguardo alle predette disposizioni, potendo un cittadino europeo non domiciliato lavorare nel nostro Paese solo se al beneficio della necessaria autorizzazione;

                                         che giusta l'art. 38 del regolamento della legge di applicazione alla legge federale in materia di pesone straniere concernente i cittadini CE-AELS e i cittadini di stati terzi beneficiari dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (Rast CE-AELS), l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, per quanto non diversamente disposto, emette giusta l'art. 23 cpv. 6 LDDS le contravvenzioni relative alle infrazioni alle norme in materia di persone straniere;

                                         che l'eventuale buona fede dell'interessata non consente di discostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (at. 333 cpv. 3 CP);

                                         che la fattispecie non adempie in ogni caso i presupposti per essere considerata di esigua gravità ai sensi dell'art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS, poiché la violazione è perdurata per ben sei mesi;

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni, ha considerato le difficili condizioni economiche e di salute, peraltro non provate, dell'insorgente, acconsentendo ad un accoglimento parziale del ricorso nel senso di una riduzione di fr. 500.-- della multa inizialmente comminata;

                                         che la sanzione inflitta, appare proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa; purtuttavia, anche poiché seguita dall'onere di tasse e spese (art. 15 LPContr), essa appare ancora passibile di lieve riduzione in ragione del grado di colpa della ricorrente che, pur nell'errore, riteneva il permesso in arrivo e, nell'attesa, aveva reiteratamente chiesto spiegazioni, venendo rassicurata in tal senso dal datore di lavoro; infine, dalle osservazioni della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, si evince che la ricorrente lavora dal gennaio 2003 solo a metà tempo e quindi gode di un reddito ancor più modesto rispetto al momento dei fatti;

                                         che l'importo dovuto a titolo di multa può essere commisurato in fr. 1'200.--, cui vanno aggiunti fr. 300.-- per tasse e spese complessivi, e quindi il ricorso parzialmente accolto;

                                         che rettamente la Sezione dei permessi e dell'immigrazione rileva all'attenzione dell'insorgente come sia possibile corrispondere l'importo della multa per mezzo di rate mensili, previo accordo con l'Ufficio esazione e condoni di Bellinzona;

per questi motivi,                visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 3 cpv. 6 ODDS, 6 OLS, 38 Rast CE/AELS, 48 cpv. 2 CP; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso 22 gennaio 2003 di _________, _________, è parzialmente accolto.

                                         § Di conseguenza la decisione n. _________ / _________ del _________ 2003 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona è modificata come segue:

                                         "A _________, _________, è inflitta una multa di fr. 1'200.--, oltre a una tassa di giustizia di fr. 200.-- e spese di fr. 50.--".

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr 50.-- sono poste a carico della ricorrente.  

                                 3.     Contro la presente decisione può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, _________, _________

Il giudice:                                                                     Il segretario:

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