Incarto n. 30.2003.206/pg
Bellinzona 24 settembre 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 11 giugno 2003 presentato da
__________ SA, __________ contro
la decisione 28 maggio 2003 emessa dall'Ufficio del veterinario cantonale, __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
A. L'11 giugno 2003 la __________ SA ha inoltrato ricorso contro la decisione 28 maggio 2003 con cui l'Ufficio del veterinario cantonale ha inflitto a __________ __________, amministratore della __________ SA, __________, una multa di fr. 300 .- , oltre ad una tassa di giustizia di fr. 20 .-.
B. In data 24 giugno 2003 questa Autorità ha chiesto alla scrivente di trasmettere, entro il termine perentorio di 5 giorni, la procura mediante la quale poteva ricorrere a nome e per conto del contravventore, rispettivamente che il ricorso fosse firmato in modo comprensibile da una persona avente diritto di firma con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
C. Il termine indicato è scaduto infruttuosamente e di conseguenza il ricorso è irricevibile.
D. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 11 giugno 2003 è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico di __________ __________, amm. __________ SA, __________,
3. Intimazione a:
__________ __________, amm. __________ SA, __________, Ufficio del __________, __________
Il presidente: Il cancelliere: