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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.09.2003 30.2003.204

September 18, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,108 words·~6 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2003.204/ROC/MAM  

Bellinzona 18 settembre 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 10 giugno 2003 presentato da

____________ ____________, ____________

contro

la decisione 6.06.2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ____________

viste                                  le osservazioni 25.06.2003 della Sezione della Circolazione, ____________;

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

1.Con decisione  6 giugno 2003 (emanata in forza di un rapporto di contravvenzione 3.04.2003 della Polizia comunale di ____________ e relazionato ad un procedimento di multa disciplinare ex artt. 1 e segg. LMD avviato in data 23.01.2003, cui ha fatto seguito - non essendo stato pagato l’importo della multa entro il previsto termine di riflessione di 30 giorni la rituale intimazione della contravvenzione in data 3.04.2003, avverso la quale il denunciato non ha sollevato obiezione alcuna al riguardo), la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, ____________, ha inflitto a ____________ ____________, ____________, una multa di Fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di Fr. 20.- e spese per complessivi Fr. 10.-, per avere egli in data 23 gennaio 2003 alle ore 14.45, in territorio di ____________ ____________, località Strada ____________,circolato con il veicolo ____________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo “mani libere”. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 31 cpv. 1 e 90 cfr. 1 LCS, come pure dell’art. 3 cpv. 1 ONC.

2.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, ____________ ____________ è insorto con tempestivo ricorso 10 giugno 2003, ammettendo la fattispecie oggettiva e soggettiva di cui alla decisione impugnata, e chinandosi pedissequamente alla relativa pena comminata dall’art. 3 LMD e ammontante a Fr. 100.- (posizione no. 311 dell’allegato 1 OMD), ma postulando contestualmente l’annullamento della tassa di giustizia e delle spese, ammontanti globalmente a nominali Fr. 30.- (trenta), non avendo egli in nessuna occasione ricevuto comunicazione veruna da parte della Polizia comunale di ____________ in merito al procedimento (disciplinare e ordinario) promosso nei suoi confronti.

3.Con sua comunicazione 25.06.2003, il competente Dipartimento si è formalmente astenuto dal formulare osservazioni in punto al gravame, rimettendosi al giudizio dello scrivente Giudice.

4.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

5.Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ONC). Come visto in precedenza, il ricorrente ammette sostanzialmente di avere violato i predetti disposti di Legge, avendo egli impiegato durante la guida un telefono cellulare senza dispositivo “mani libere”. Su questo punto non giova pertanto soffermarsi oltre, ritenuto inoltre che la multa inflitta appare confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla Legge.

6.Il ricorrente solleva percontro dubbi circa la legalità dell’importo addebitatogli a titolo di tasse e spese di giustizia. In concreto, la decisione impugnata risulta essere un giudizio amministrativo a’sensi dell’art. 2 cpv. 1 LPContr, regolarmente intimato al denunciato e munito dell’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso (art. 2 cpv. 2 LPContr). In simile evenienza, al condannato viene applicata una tassa di giustizia da Fr. 20.- a Fr. 2’000.- e vengono pure accollate a quest’ultimo le spese cagionate dal procedimento penale conformemente alla legge sulla tariffa giudiziaria. La procedura della multa disciplinare risulta invece essere esente da tasse e spese di giustizia (art. 7 LMD).

7.Ora, il summenzionato giudizio amministrativo risulta essere la conseguenza della procedura contravvenzionale ordinaria promossa nei confronti del denunciato ex art. 9 della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale, quest’ultimo non avendo pagato l’ammontare della multa di Fr. 100.- di cui alla posizione no. 311 dell’allegato 1 OMD entro il termine di 30 giorni (art. 6 cpv. 1 LMD), la polizia (e, per essa, il competente agente comunale cpl ____________ ____________) avendo pedissequamente avviato, in applicazione dell’art. 6 cpv. 3 LMD, la procedura ordinaria con l’intimazione del rapporto di contravvenzione 3.04.2003 al denunciato (nel quale si attesta tra l’altro a chiare lettere l’avvio della procedura ordinaria, la multa non potendo più essere pagata nella procedura disciplinare). Ma, c’è un ma. Il ricorrente sostiene invero di non avere mai ricevuto comunicazione alcuna da parte della Polizia comunale di ____________. Egli ammette però esplicitamente nel proprio allegato ricorsuale di avere discusso, in occasione dell’infrazione, con l’agente di Polizia che lo aveva fermato; logica conseguenza di quanto precede, e richiamata in particolare la disposizione imperativa di cui all’art. 6 cpv. 1 LMD secondo il quale “il contravventore può pagare la multa immediatamente o entro 30 giorni”, è la (non inficiata) presunzione dell’avvenuta immediata intimazione brevi manu della multa disciplinare all’indirizzo del denunciato, subitaneamente e al momento stesso del fermo operato dall’agente incaricato.  A queste condizioni, pur ammettendo la fedefacenza delle allegazioni del cittadino amministrato, il quale, a suo dire, non avrebbe mai ricevuto né il rapporto di contravvenzione -la cui intimazione, sia detto per inciso, non avviene usualmente per invio raccomandato, ciò che, al contrario, avrebbe senz’altro facilitato, in un ottica probatoria, la risoluzione del caso in esame - né la pedissequa apertura formale della procedura ordinaria, risulta senz’altro giustificata la decisione dipartimentale in punto a tasse e spese, poiché il mancato pagamento nel termine di 30 giorni (art. 6 cpv. 1 LMD) implica, d’un lato, l’inapplicabilità del precitato art. 7 LMD (esenzione dal pagamento di tasse e spese) e, d’altro lato, quale logica e lapalissiana conseguenza giuridica, l’applicazione dell’art. 2 LPContr e della vigente LTG.                                                                              

Per il che, il ricorso va respinto con pedissequo prelievo, in applicazione del principio generale della soccombenza, di tasse e spese di giudizio di questa sede, che lo scrivente Giudice, data la particolarità del caso, ritiene di dovere fissare in misura estremamente contenuta.

per questi motivi                 richiamati gli artt. 31 cpv. 1, 90 cfr. LCS, art. 3 cpv. 1 ONC, artt. 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 10 giugno 2003 di ____________ ____________, ____________, è respinto.

                                  §     Di conseguenza la decisione no. ________/____ del ____________ 2003 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, ____________, è integralmente confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di Fr. 30.- e le spese per complessivi Fr.20.- e relative al presente giudizio, sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione:

Sezione della circolazione, ____________, ____________ ____________, ____________,

Il giudice:                                                                               il Segretario assessore:

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