Incarto n. 30.2003.195/KRM
Bellinzona 4 luglio 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 30 maggio 2003 presentato da
__________ __________, domiciliato a __________ __________,
Contro
la decisione 23 maggio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
letti ed esaminati gli atti.
considerato in fatto ed in diritto
1. Il 30 maggio 2003 __________ __________, ha inoltrato ricorso contro la decisione 23 maggio 2003 con cui la Sezione della circolazione ha risolto l'abbandono del procedimento contravvenzionale avviato nei suoi confronti per fatti accertati il 22 ottobre 2002.
2. Lo scopo del ricorso è quello di far rivalutare da altra autorità la decisione.
In concreto, trattandosi dell'abbandono del procedimento contravvenzionale, una riconsiderazione potrebbe solo comportare il riconoscimento della necessità di multare il ricorrente.
3. Una persona non può decidere di automultarsi, perché la pretesa punitiva appartiene allo Stato.
Ne segue che il signor __________ non ha alcun interesse legittimo a ricorrere.
4. Vista la particolarità della fattispecie e l'imperizia del ricorrente si può prescindere in via eccezionale dal prelevare tasse e spese.
per questi motivi, visti gli art. 4 e 15 LPContr,
pronuncia: 1. Il ricorso 30 maggio 2003 è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, __________, __________, via __________ __________ __________, __________
Il presidente: La segretaria: