Incarto n. 30.2003.186/AMM
Bellinzona 14 agosto 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 29 maggio 2003 presentato da
__________ __________, __________ __________
contro
la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 9 luglio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 maggio 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 50.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 7 gennaio 2003 in territorio di __________:
"alla guida del ciclomotore __________ __________, circolava abusivamente sulla corsia riservata ai 'bus' e collideva con una vettura sopraggiungente in senso inverso che, avuta via libera, stava svoltando a sinistra";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS; 74 cpv. 4 OSS;
che __________ __________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 29 maggio 2003 nel quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del 9 luglio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; le corsie riservate ai bus possono essere adoperate solo dai bus pubblici del servizio di linea ed eventualmente dalle tranvie o ferrovie su strada (art. 74 cpv. 4 prima frase OSS);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha multato la ricorrente, come detto, per avere circolato "abusivamente sulla corsia riservata ai 'bus' e colli[so] con una vettura sopraggiungente in senso inverso che, avuta via libera, stava svoltando a sinistra" (cfr. decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione del 21 marzo 2003);
che la ricorrente, dal canto suo, fa valere quanto segue:
"La colonna era in movimento e io venendo da una via laterale e in pratica da viale __________ sempre in località di __________ mi ero appena immessa su via __________. Per fare ciò bisogna passare per forza sulla corsia dei bus. In ogni caso io circolavo in direzione __________ a destra della colonna in movimento e a sinistra della corsia dei bus come avevo detto al poliziotto che ha redatto il verbale il quale si è intestardito a dire che io circolavo sulla corsia dei bus e questo perché dopo la collisione il motorino su cui circolavo si trovava di sbieco sulla corsia dei bus. Ma tutto ciò è successo perché la persona che mi ha travolto prima di tutto non mi ha neppure visto e ha dichiarato chiaramente questo all'agente di polizia e secondariamente non si è fermato andando a posteggiare il suo gippone lanciato a tutto gas dopo dieci metri dal luogo dell'incidente pensando di avere preso un tombino; naturalmente a causa di ciò mi ha praticamente trascinato sulla corsia del bus con la ruota anteriore del ciclomotore che sfiorava il marciapiede. Ne è la prova il risultato delle cure prestatemi dall'__________ di __________ e del dottor __________ di __________. Infatti ho rotto il mignolo della mano sinistra e ho schiacciato il medio della mano destra perché io stavo frenando e quindi l'impatto è stato frontale sulla ruota del gippone che mi ha tagliato la strada, e in più ho subito un forte trauma solo al ginocchio sinistro e al destro assolutamente nulla questo dovuto al trascinamento del conducente con gippone, che non si è fermato.
E per fortuna che è un posteggio chiuso dove solo in seguito si è fermato se no il signor __________ di __________ I se ne sarebbe andato senza accorgersi di niente";
che l'argomentazione ricorsuale contraddice tuttavia la deposizione resa dalla stessa insorgente davanti alla polizia cantonale, secondo cui "una volta passato il segnale di dare precedenza che immette da via __________ su via __________ mi sono messa a circolare sulla destra della carreggiata nella corsia riservata ai bus" (verbale dell'8 gennaio 2003, pag. 1 nel mezzo);
che le doglianze della ricorrente sulle modalità di verbalizzazione delle proprie dichiarazioni (ricorso, pag. 1 nel mezzo: "[il] poliziotto che ha redatto il verbale … si è intestardito a dire che io circolavo sulla corsia dei bus …") non sono suffragate dal benché minimo riscontro probatorio;
che la nuova versione dei fatti addotta dall'interessata non consente in definitiva di scostarsi dalle chiare ammissioni rese dalla medesima davanti alla polizia, confermate per di più dalle dichiarazioni dell'altro conducente coinvolto nel sinistro, stando al quale la ricorrente "circolava sulla corsia riservata ai bus" (v. verbale del 7 gennaio 2003, pag. 2 in alto);
che nella misura in cui adombra eventuali colpe dell'automobilista, il ricorso si palesa d'acchito inconsistente, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che il gravame si rivela quindi anche sotto questo aspetto destituito di fondamento;
che, nondimeno, per la circolazione con un ciclomotore su una corsia riservata ai bus, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (__________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 30.–;
che, non ravvisandosi altre infrazioni dell'interessata alle norme evocate dalla Sezione della circolazione (art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 74 cpv. 4 OSS), la multa inflittale dev'essere ridotta in tale misura;
che il parziale accoglimento del ricorso giustifica di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS; 74 cpv. 4 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a __________ __________ è inflitta una multa di fr. 30.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.– e alle spese di fr. 30.–.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
__________ __________, __________ __________, Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).