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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.12.2003 30.2003.184

December 12, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,257 words·~6 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2003.184/AMM 14374/005

Bellinzona 12 dicembre 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 21 maggio 2003 presentato da

__________  __________, __________

contro

la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni del 26 agosto 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 9 maggio 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 600.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–, per i seguenti fatti accertati il 1° marzo 2003 in territorio di __________:

                                         "alla guida della vettura __________, eseguiva una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con visuale ridotta, spostandosi a sinistra della linea di sicurezza e ostacolando il traffico sopraggiungente in senso inverso.

                                         Inoltre circolava dapprima ad una velocità dichiarata di circa 60 km/h portandola poi ad 80 km/h ove vige il limite di 50 km/h";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 34 cpv. 2, 35 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 e 73 cpv. 6 lett. a OSS;

                                         che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 21 maggio 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni del 26 agosto 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali;

                                         che il segnale "velocità massima" indica la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSS);

                                         che sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCS; v. anche l'art. 73 cpv. 6 lett. a OSS);

                                         che è permesso altresì fare un sorpasso solo se la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è d'impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso (art. 35 cpv. 2 prima frase LCS);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere effettuato "una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con visuale ridotta, spostandosi a sinistra della linea di sicurezza e ostacolando il traffico sopraggiungente in senso inverso", così come per avere circolato "dapprima ad una velocità dichiarata di circa 60 km/h portandola poi ad 80 km/h ove vige il limite di 50 km/h" (decisione impugnata, verso l'alto);

                                         che il ricorrente nega di aver commesso le infrazioni rimproverategli; lamenta in sostanza un errato accertamento dei fatti da parte della Polizia cantonale, la quale avrebbe confuso il proprio veicolo con un'altra automobile guidata da __________ __________ (cfr. il ricorso e le successive osservazioni del 7 settembre 2003);

                                         che in un interrogatorio del 1° marzo 2003 davanti alla polizia l'insorgente ha ammesso tuttavia di avere affrontato una curva alla velocità di 60 km/h, di avere invaso la corsia di contromano oltrepassando la linea di sicurezza e di avere poi aumentato la velocità a 80 km/h nel tentativo di sfuggire a una pattuglia di polizia che stava sopraggiungendo in senso opposto (verbale allegato al rapporto di segnalazione del 9 marzo 2003, pag. 2);

                                         che tali circostanze sono suffragate dalle constatazioni dell'agente alla guida del veicolo di pattuglia, il quale ha soggiunto di essere stato costretto – a causa della predetta invasione di corsia – "a sterzare repentinamente a destra per evitare la collisione" (rapporto di segnalazione appena citato, pag. 1 nel mezzo);

                                         che in una dichiarazione del 3 aprile 2003 allegata al ricorso, __________ __________ ha sostenuto invero di essere l'autore della manovra pericolosa accertata dalla polizia;

                                         che l'interessato – in un successivo interrogatorio del 13 luglio 2003 – ha riconosciuto però di avere solo firmato una dichiarazione redatta dall'insorgente, della quale egli ha sottolineato di non condividere l'adombrata confusione fra il proprio veicolo e quello condotto dal ricorrente (verbale allegato al rapporto di complemento del 4 agosto 2003);

                                         che, ciò posto, nulla induce nella specie a dubitare della versione fornita dall'insorgente il 1° marzo 2003 e degli accertamenti degli agenti di pattuglia, i quali non avevano per altro nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali;

                                         che le doglianze dell'insorgente sul comportamento degli agenti durante la verbalizzazione delle dichiarazioni di lui e di __________ __________ (ricorso, verso il basso; osservazioni del 7 settembre 2003, verso il basso) non sono sorrette dal benché minimo riscontro probatorio;

                                         che la decisione impugnata risulta in definitiva – sotto gli aspetti sin qui evocati – giustificata;

                                         che nel noto interrogatorio del 1° marzo 2003 l'insorgente, pur ammettendo le già citate trasgressioni prospettategli dall'autorità inquirente, contesta di avere effettuato qualsiasi manovra di sorpasso (verbale allegato al rapporto di segnalazione del 9 marzo 2003, pag. 2 in alto);

                                         che nemmeno gli agenti denuncianti, al riguardo, sono stati "in grado di precisare se il veicolo superato era fermo sulla destra della carreggiata oppure fosse in movimento" (rapporto appena citato, pag. 2 in alto);

                                         che questo giudice non può quindi giungere al convincimento che l'imputato abbia eseguito la manovra di sorpasso ravvisata dall'autorità di primo grado;

                                         che l'interessato deve perciò essere prosciolto da siffatto capo d'accusa;

                                         che sull'eccesso di velocità, tenuto conto della possibile differenza fra l'indicazione del tachimetro e la velocità effettiva, così come di un ragionevole margine di tolleranza, gli 80 km/h dichiarati dall'interessato possono d'altro canto essere contenuti in 70 km/h;

                                         che la decadenza del reato di sorpasso e il ridimensionamento della velocità effettiva giustificano – tutto ben ponderato – di ridurre la multa a fr. 400.–, di adeguare gli oneri di primo grado e di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;

                                         che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 34 cpv. 2, 35 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 e 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a __________ __________ è inflitta una multa di fr. 400.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 80.– e alle spese di fr. 30.–.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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