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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.08.2003 30.2003.180

August 11, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·990 words·~5 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2003.180/AMM 15411/009

Bellinzona 11 agosto 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 20 maggio 2003 presentato da

_______  _______, _______

contro

la decisione n. _______ /_______ del _______ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _______,

viste                                  le osservazioni del 2 giugno 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 maggio 2003, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr. 500.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 2 aprile 2003 in territorio di _______:

                                         "alla guida della vettura _______ ometteva di fermarsi ad uno 'stop', si inoltrava in un'intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS;

                                         che _______ _______ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 20 maggio 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni del 2 giugno 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale di "stop" obbliga il conducente ad arrestarsi e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36 cpv. 1 prima frase OSS);

                                         che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immessa in un'intersezione senza fermarsi a un segnale di "stop" ed essersi scontrata con un autoveicolo avente la precedenza;

                                         che la ricorrente, dal canto suo, fa valere quanto segue:

                                         "[…] ribadisco che allo stop mi sono fermata regolarmente. Data la scarsa visibilità sulla mia sinistra resa molto precaria dai posteggi mi sono avviata lentamente per accertarmi della provenienza di veicoli ma all'improvviso mi son trovata urtata da un veicolo che viaggiava a velocità sostenuta. Lo dimostra il danno causato del veicolo coinvolto come purtroppo anche il ferimento del conducente.

                                         Le assicurazioni non hanno ancora deciso ma riferendomi a quanto citato ritengo che l'infrazione non sia giustificata";

                                         che la versione ricorsuale contraddice tuttavia la deposizione resa dalla stessa insorgente davanti alla polizia cantonale, secondo cui "arrivata all'intersezione con via _______, rallentavo per guardare se sopraggiungevano altri veicoli, senza però fermarmi completamente allo stop. Alla mia destra e di fronte a me, non vi era nessuno. Mi accorgevo però all'ultimo momento dalla mia sinistra arrivava una vettura. Ho subito reagito bloccando il mio veicolo senza pero riuscire ad evitare la collisione. Detto veicolo tentava di schivarmi spostandosi leggermente alla sua sinistra, andando però ad urtare con la fiancata destra la parte anteriore destra della mia auto, finendo la sua corsa contro un palo poco più avanti sul marciapiede destro. […]" (verbale del 2 aprile 2003, pag. 1 in basso);

                                         che la ricorrente non spende una parola per spiegare il motivo di un siffatto cambiamento di linea difensiva;

                                         che l'argomentazione ricorsuale non consente in definitiva di scostarsi dalle chiare ammissioni rese dall'interessata davanti alla polizia, confermate per di più dalle dichiarazioni dell'altro conducente coinvolto nel sinistro (verbale dello stesso 2 aprile 2003, a metà: "circolavo ad una velocità di circa 40/50 km/h, non ero allacciato con le cinture di sicurezza. Giunto all'altezza della via _______, improvvisamente una vettura non ha rispettato il segnale stop sito sulla via _______ ");

                                         che non giova neppure all'interessata adombrare eventuali colpe di terzi, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

                                         che in siffatte evenienze, considerata la dinamica dell'incidente descritta dalle parti dinanzi all'autorità inquirente, questo giudice perviene al convincimento di come la ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratale dalla Sezione della circolazione;

                                         che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa – suscettibile di compromettere la sicurezza del traffico, di cagionare notevoli danni materiali e di mettere finanche a repentaglio l'incolumità fisica delle persone coinvolte – come pure rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

– _______ _______, _______, – Sezione della circolazione, _______.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).