Incarto n. 30.2003.170/ROC/MAM 13306/009
Bellinzona 18 luglio 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il Segretario Assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 11 maggio 2003 presentato da
_________ _________, _________
contro
la decisione 25 aprile 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni 28.05.2003 presentate dalla Sezione della Circolazione, _________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.Con decisione 25 aprile 2003 (emanata in forza di un rapporto di contravvenzione della Polizia cantonale, posto di _________, del 26.01.2003) la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, _________, ha inflitto a _________ _________, _________, una multa pari a Fr. 400.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere egli, in data 26 gennaio 2003 alle ore 17.50 in territorio di _________, località Via _________ _________, alla guida della vettura _________ eseguito una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza ostacolando nel contempo il traffico sopraggiungente in senso inverso. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 90 cfr. 1 LCS, come pure dell’art. 73 cpv. 6 lett. a OSS.
2.Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ _________ è insorto con tempestivo ricorso 11 maggio 2003. Pur ammettendo (parzialmente) la dinamica dei fatti così come esposti nella decisione dipartimentale e la pedissequa commissione dell’infrazione alle norme della circolazione di cui ai richiamati predetti disposti di Legge, egli postula, in via principale, l’annullamento della decisione, e, in via subordinata, una massiccia riduzione della pena con conseguente esenzione dal pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie, adducendo in particolare a motivazione il fatto di non avere causato, con il proprio agire, un vero e proprio concreto pericolo ad alcun altro utente della strada.
3.La Sezione della circolazione, con suo scritto 28.05.2003, ed in applicazione dell’art. 10 LPContr, si è formalmente astenuta dal formulare osservazioni in punto al gravame, rimettendosi al giudizio dello scrivente Giudice.
4.Nel merito, giusta l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCS, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della Polizia. In particolare, sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCS), essendo vietato ai veicoli di oltrepassare le stesse o di passarci sopra (art. 73 cpv. 6 lett. a OSS). Laddove poi risulti possibile sorpassare, è permesso farlo, solo allorquando la visuale sia libera, il tratto di strada necessario sgombro, e la manovra non sia d’impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso (art. 35 cpv. 2 LCS).
5.Orbene, il ricorrente ha manifestamente ammesso di avere sorpassato una vettura nel predetto tratto di strada, tracciata con una linea continua di sicurezza, oltrepassandola. L’infrazione ai predetti disposti di Legge appare pertanto manifesta e neppure contestata.
6.Il ricorrente ha dunque riconosciuto il proprio errore, ma, come detto in precedenza, non ne riconosce la sua concreta pericolosità, dimenticando però che per costante dottrina e giurisprudenza, la pericolosità di una commessa infrazione relativa alla Legislazione in materia di circolazione stradale, risulta punibile indipendentemente dal fatto che la stessa sia concreta o meramente astratta (cfr. BUSSY/RUSCONI, Commentario LCS, 3a. ed., Losanna 1996, n. 3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCS). Su questo punto il gravame non merita pertanto accoglimento, non risultando necessario ai fini di giudizio determinare la presenza o meno sull’altra corsia di eventuali vetture sopraggiungenti.
7.In via del tutto abbondanziale si rilevi comunque che il fatto che il ricorrente abbia eseguito la predetta manovra di sorpasso, è ancor più grave se solo si consideri che la commessa infrazione è avvenuta in pieno giorno in una zona abitata e, pertanto, potenzialmente atta al passaggio di varie persone, attorno alla cui protezione ruota del resto tutta la Legge in materia di circolazione stradale e che, anzi, la giustifica e le dà fondamento costituzionale.
8.Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione, è punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il Giudice, in virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell’art. 63 CPS. In concreto, costatata la manifesta ammissione di colpevolezza del ricorrente, resosi senz’altro conto della portata del suo gesto, la cui pericolosità, seppur solo astratta ma, come detto, ugualmente punibile, non può né deve comunque passare inosservata, ben si confà di accogliere il gravame e di ridurre pedissequamente la multa ad un importo pari a fr. 280.- (anziché fr. 400.-), con conseguente rinuncia, in virtù del principio generale della soccombenza, all'accollo di tasse e spese di giudizio di questa sede. L'importo della multa così come or ora commisurato, appare peraltro confacentemente proporzionato alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla Legge.
per questi motivi visti gli artt. 3, 27 cpv.1, 34 cpv. 2, 35 cpv. 2 e 90 cfr. 1 LCS, art. 73 cpv. 6 lett. a OSS, artt. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 11 maggio 2003 di _________ _________, _________, è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la multa inflitta a _________ _________, _________, con decisione 25.04.2003 della Sezione della Circolazione, _________, viene ridotta a Fr. 280.-.
2. Non si percepiscono né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, _________, _________ _________, _________,
Il giudice: Il segretario assessore: