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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.08.2003 30.2003.165

August 8, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,297 words·~6 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2003.165/AMM 13377/007

Bellinzona 8 agosto 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 6 maggio 2003 presentato da

_________  _________, _________

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

viste                                  le osservazioni del 22 maggio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 25 aprile 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 300.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 19 settembre 2002 in territorio di _________:

                                         "alla guida del veicolo _________ ometteva di fermarsi ad uno 'stop' e si inoltrava in un'intersezione ostacolando la circolazione";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS;

                                         che Jolanta Jozefowski è insorta contro tale decisione con un ricorso del 6 maggio 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che in uno scritto del 22 maggio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

                                         che l'eventuale assunzione di "qualche altro documento" prospettata dalla ricorrente con lettera del 23 maggio 2003 – di per sé ammissibile – risulta priva d'oggetto, gli atti di causa essendo chiari e completi;

                                         che l'insorgente lamenta preliminarmente un ritardo di 3 mesi dal momento dei fatti all'intimazione della contravvenzione, così come di 4 mesi dall'inoltro delle osservazioni all'emanazione del querelato giudizio;

                                         che l'interessata si duole altresì di come l'infrazione, a dispetto di quando indicato nella decisione impugnata, sarebbe stata contestata nelle osservazioni del 23 dicembre 2003 alla polizia comunale, di cui allega una copia;

                                         che le evocate carenze non hanno tuttavia recato svantaggi di sorta alla ricorrente, ove si consideri come essa ha avuto modo – comunque sia – di far valere le proprie ragioni davanti a questo giudice, munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto;

                                         che, ciò premesso, nulla osta all'esame del ricorso nel merito;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale di "stop" obbliga il conducente ad arrestarsi e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36 cpv. 1 prima frase OSS);

                                         che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di fermarsi a un segnale di "stop" ed essersi inoltrata in un'intersezione ostacolando la circolazione (decisione impugnata, con riferimento ai fatti descritti nel rapporto di contravvenzione del 5 dicembre 2002);

                                         che l'insorgente fa valere quanto segue (osservazioni del 23 dicembre 2002, cui il ricorso rinvia):

                                         "Essendo tutti i due in salita, io da via _________ verso la curva della via _________ e in direzione _________, il poliziotto dalla direzione _________ in salita da dietro la curva della via _________, abbiamo avuti tutti i due la visibilità un po' ridotta a causa della curva stessa.

                                         avendo davanti a me un'auto che saliva verso via _________ direzione _________, mi sono fermata giusto dietro e a sinistra della stessa e, dopo che l'auto si sia messa in salita, anch'io mi sono messa in moto, accelerando altrimenti sarebbe difficile salire con la trazione posteriore.

                                         Il poliziotto che saliva da _________ poteva non vedere questo fatto in quanto usciva dalla curva ed io ero già di nuovo in moto.

                                         Purtroppo non l'avevo visto in quanto la sua moto si trovava nel cosiddetto 'angolo morto' della mia vettura, cioè tra finestrino laterale sinistro e parabrezza e, solo dopo un po' l'avevo potuto vedere, ovviamente frenando io e lui.

                                         Fra di noi c'era la distanza sufficiente per evitare la collisione ma ovviamente tutti i due dovevamo frenare bruscamente. Le nostre velocità comunque erano ridotte in quanto tutti i due eravamo in salita.

                                         Dopo avermi fatto accostare per il controllo dei documenti, il poliziotto non ha proseguito verso _________ ma è sceso giù lungo la via _________ verso l'autostrada e il quartiere la _________.

                                         Tenendo conto che le nostre direzioni non s'incrociavano perché l'agente non saliva oltre la curva della via _________ verso _________, ma scendeva verso la _________, posso ritenere che non c'è stato il pericolo ed era piuttosto lui che si era messo troppo avanti sulla curva. Sicuramente ci siamo spaventati tutti i due il che è comprensibile. L'unica mia colpa era quella di non avere visto la moto avendola nel 'angolo morto'. Ritengo quindi che si tratta piuttosto di un evento casuale, anche se spiacevole. Nego però decisamente che si trattava di una sicura collisione";

                                         che l'insorgente non nega in definitiva di essere incorsa nelle infrazioni rimproveratele dall'autorità di primo grado (inosservanza dello "stop" e ostacolo alla circolazione), limitandosi essenzialmente a rilevare di essersi fermata "dietro e a sinistra" di un'autovettura che la precedeva all'intersezione e di essersi poi messa in moto all'avvio dell'altro veicolo, senza più fermarsi a causa di difficoltà a "salire con la trazione posteriore" e senza avvedersi del centauro occultato dal montante "tra finestrino laterale sinistro e parabrezza";

                                         che le ragioni addotte dalla ricorrente a sostegno del proprio agire, tuttavia, non giustificano lontanamente l'inosservanza di un segnale di "stop" o la mancata percezione del motociclista;

                                         che non giova neppure all'interessata adombrare eventuali colpe dell'agente ("era piuttosto lui che si era messo troppo avanti sulla curva": osservazioni citate, in basso), ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

                                         che, in siffatte evenienze, questo giudice perviene al convincimento di come la ricorrente abbia effettivamente commesso le infrazioni rimproveratele dalla Sezione della circolazione;

                                         che, nondimeno, viste le note osservazioni del 23 dicembre 2002 – mai pervenute all'autorità di primo grado – e ponderate attentamente le circostanze del caso concreto, si ritiene tutto sommato adeguata una multa di fr. 200.–;

                                         che il ricorso deve pertanto essere accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

                                         che il parziale accoglimento del ricorso giustifica di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________ _________ è inflitta una multa di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.– e alle spese di fr. 20.–.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

– _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, _________.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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