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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.07.2003 30.2003.129

July 11, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·820 words·~4 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2003.129/AMM 9435/010

Bellinzona 11 luglio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 4 aprile 2003 presentato da

___________  ___________, ___________

contro

la decisione n. ___________ /___________ del ___________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,

viste                                  le osservazioni del 22 aprile 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 21 marzo 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 16 dicembre 2002 in territorio di ___________:

                                         "ha circolato con il veicolo ___________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo 'mani libere'. LCS art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1; ONC art. 3 cpv. 1";

                                         che ___________ ___________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 4 aprile 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che in uno scritto del 22 aprile 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 31 cpv. 1 LCS il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ultima frase ONC);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo "mani libere" l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (___________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;

                                         che la Sezione della circolazione ha multato l'interessato, come detto, per essere circolato con il proprio veicolo impiegando durante la guida un telefono senza dispositivo "mani libere" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione steso da un agente della polizia comunale);

                                         che il ricorrente fa valere la sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo come "avendo ricevuto la telefonata mentre ero già fermo, ho immediatamente spento il motore allo stop di una strada secondaria senza uscita (via ___________) senza spazi per accostare" (ricorso, terzo paragrafo);

                                         che, sempre stando all'interessato, "il sergente di ___________ mentre transitava con la vettura di servizio sulla strada principale, ha frenato bruscamente e avendomi visto mentre utilizzavo il cellulare, ha fatto una retromarcia ca. 80m. Giunto accanto alla mia vettura non ha chiesto nessuna spiegazione, non si è accertato che il veicolo fosse a motore spento e mi ha subito minacciato dicendomi che avrebbe mandato una contravvenzione" (ricorso, quarto paragrafo);

                                         che il ricorrente adombra in definitiva un accertamento inesatto dei fatti da parte della polizia comunale; donde la "richiesta d'annullamento del procedimento disciplinare" (ricorso, secondo paragrafo);

                                         che in un successivo rapporto del 16 aprile 2003 l'agente denunciante rileva come "il giorno 16 dicembre 2002 stavo scendendo da via ___________. Da via ___________ stava uscendo il signor ___________, il quale era al telefono. Si fermava pure oltre la linea di arresto (Stop), invadendo parzialmente la via ___________. Dopo averlo evitato, ho fatto una decina di metri di retromarcia, e a questo punto gli ho intimata la contravvenzione per impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo mani libere […]";

                                         che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra dunque nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

                                         che in concreto, raffrontando le dichiarazioni dell'agente di polizia con la versione fornita dal ricorrente, questo giudice non riesce a pervenire al convincimento che quest'ultimo sia effettivamente circolato con il proprio veicolo impiegando un cellulare durante la guida;

                                         che del resto anche la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali e del rapporto dell'agente denunciante, ha rinunciato a formulare osservazioni rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;

                                         che, persistendo dubbi e incertezze, l'interessato deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;

                                         che si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,                visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

– ___________ ___________, ___________, – Sezione della circolazione, ___________.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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