Incarto n. 30.2003.125/AMM 10819/005
Bellinzona 9 luglio 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 7 aprile 2003 presentato da
________ ________, ________
contro
la decisione n. ________ /________ del ________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ________,
viste le osservazioni dell'11 aprile 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 4 aprile 2003, ha inflitto a ________ ________ una multa di fr. 120.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 18 dicembre 2002 in territorio di ________:
"Ha posteggiato il veicolo ________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 41 cpv. 1bis ONC;
che ________ ________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 7 aprile 2003 nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;
che in uno scritto dell'11 aprile 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 43 cpv. 2 prima frase LCS il marciapiede è riservato ai pedoni; in mancanza di segnaletica contraria, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli, purché resti libero uno spazio di almeno 1,5 m per i pedoni e le operazioni siano svolte nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza dell'art. 41 cpv. 1bis ONC, senza lasciare lo spazio riservato ai pedoni, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (________) commina – fino a 60 minuti di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 120.–;
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente per avere posteggiato il proprio veicolo su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni;
che la ricorrente si dichiara estranea ai fatti rimproveratile, adducendo in sostanza come alla data e ora indicate nel rapporto di contravvenzione essa non poteva avere commesso l'infrazione giacché si trovava presso il suo datore di lavoro (v. osservazioni del 13 gennaio 2003 richiamate nel ricorso);
che l'interessata rileva inoltre come il suo veicolo venga saltuariamente adoperato anche da terzi; essa si dichiara altresì disponibile a ricercare il responsabile, qualora la posizione irregolare della propria automobile fosse dimostrata da chiare prove ("materiale fotografico": osservazioni citate);
che dal fascicolo processuale non emerge nessun elemento atto a stabilire chi abbia effettivamente posteggiato la vettura della ricorrente in dispregio dell'art. 41 cpv. 1bis ONC;
che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, ha rinunciato del resto a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;
che neppure questo giudice, dopo aver esaminato le risultanze istruttorie, può giungere al convincimento che la ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratale;
che in simili evenienze si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
– ________ ________, ________, – Sezione della circolazione, ________.
Il giudice: La segretaria: