Incarto n. 30.2003.115/AMM 8746/001
Bellinzona 8 luglio 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del _________ _________ 2003 presentato da
_________ _________, _________ (D)
contro
la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni dell'_________ _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 400.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________: "Ha circolato con l'autoarticolato _________ – _________ sovraccarico";
che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 9 cpv. 6, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1, 93 n. 2 e 96 n. 1 LCS; 67 cpv. 1 ONC;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che in uno scritto dell'_________ _________ 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essere "circolato con l'autoarticolato _________ – _________ sovraccarico" (decisione impugnata, con rinvio a al rapporto di contravvenzione del _________ _________ 2003);
che il ricorrente fa valere la sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo come "l'errore non è nato da parte mia, ma da parte della dogana di transito di _________, la quale per errore non ha timbrato il permesso di transito per camion pesanti" (ricorso, in fine);
che in un successivo rapporto dell'_________ _________ 2003 l'agente denunciante rileva come l'insorgente abbia invero esibito "l'apposito formulario inerente i contingenti veicoli pesanti", il quale non risultava tuttavia "debitamente timbrato dalla dogana di _________ ";
che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali e del rapporto dell'agente denunciante, ha rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;
che in simili evenienze questo giudice, dopo aver valutato le risultanze istruttorie, non può pervenire al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli;
che si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 6, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1, 93 n. 2 e 96 n. 1 LCS; 67 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– _________ _________, _________ (D), – Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La segretaria: