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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.07.2003 30.2003.110

July 7, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,043 words·~5 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2003.110/AMM 7338/090

Bellinzona 7 luglio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 12 marzo 2003 presentato da

__________ __________, __________

contro

la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni del 28 marzo 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 21 febbraio 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 12 novembre 2002 in territorio di __________:

                                         "alla guida dell'autoarticolato __________ e __________, circolava sull'autostrada A2 e, nell'eseguire uno spostamento da destra verso sinistra collideva con una vettura sopraggiungente da tergo e già in manovra di sorpasso";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC;

                                         che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 12 marzo 2003 in cui postula in sostanza una riduzione della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 28 marzo 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice e la legittimazione attiva dell'insorgente sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è – sotto questo profilo – ricevibile;

                                         che ci si potrebbe interrogare sulla tempestività dell'impugnativa, il ricorso del 12 marzo 2003 essendo stato spedito per raccomandata solo il 17 marzo successivo;

                                         che la questione non merita tuttavia disamina, il gravame dovendo essere respinto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

                                         che per l'art. 31 cpv. 1 LCS il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione, e non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 prima e seconda frase ONC);

                                         che giusta l'art. 34 cpv. 3 LCS il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere eseguito con un autoarticolato "uno spostamento da destra verso sinistra collide[ndo] con una vettura sopraggiungente da tergo e già in manovra di sorpasso";

                                         che la decisione impugnata poggia sui seguenti accertamenti di polizia (rapporto di constatazione del 17 dicembre 2002, pag. 4 in basso):

                                         "__________ che circolava in corsia di marcia, invadeva parzialmente la corsia di sinistra, mentre il __________ già si trovava in sorpasso, a circa metà dell'autoarticolato. Proprio in quel punto, poco prima di un cantiere stradale, sono posati due segnali di divieto di sorpasso per autocarri.

                                         Ed è in quel mentre che __________, non potendo terminare il sorpasso, dapprima entrava con le ruote di sinistra nel terrapieno centrale, ed in seguito urtava leggermente di striscio, con la parte anteriore destra (paraurti), il cassone portapalette del semirimorchio.

                                         A seguito di ciò, mentre __________ rientrava a destra, il veicolo __________ si intraversava e collideva frontalmente contro lo spartitraffico. Dopo l'urto andava in testacoda, fermandosi sulla corsia di sorpasso. […]";

                                         che il ricorrente non contesta in sostanza i predetti accertamenti di polizia, ma chiede di rivalutare l'entità della multa – ritenuta eccessiva – in considerazione delle circostanze seguenti:

                                         "[…] la macchina, la quale mi stava sorpassando, era sovragiunta con velocità eccessiva, non ritengo di aver tutte le torte nel accaduto. Percui Vi chiedo gentilmente, di voler riesaminare il caso, prestando la dovuta attenzione al fatto sovracitato. Inoltre vorrei farvi presente, che non ho mai avuto un altro incidente nella mia lunga esperienza da autista";

                                         che nella misura in cui adombra eventuali responsabilità dell'automobilista il ricorso si palesa d'acchito inconsistente, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

                                         che anche volendo ammettere, per avventura, un'eccessiva velocità dell'automobile, l'insorgente non poteva ragionevolmente escludere – dopo aver visto il veicolo nello specchio retrovisore (verbale d'interrogatorio del 12 novembre 2002, pag. 1 in basso) – ch'esso circolasse oltre il limite consentito;

                                         che, del resto, la velocità dell'automobilista non è di rilievo ai fini del giudizio, se si pensa come – stando ai predetti accertamenti di polizia – l'insorgente ha invaso la corsia di sinistra mentre l'automobilista "già si trovava in sorpasso, a circa metà dell'autoarticolato" (rapporto citato, loc. cit.);

                                         che, per il resto, le giustificazioni addotte dall'insorgente non sono tali da sminuire la gravità oggettiva dell'infrazione da egli perpetrata alle norme della circolazione stradale, suscettibile di compromettere la sicurezza del traffico, di recare considerevoli danni materiali e di mettere finanche a repentaglio l'integrità fisica delle persone coinvolte;

                                         che la multa inflitta risulta in definitiva proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa, ai precedenti, alla situazione personale dell'insorgente e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;

                                         che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

per questi motivi,                visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'odierno giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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