Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.03.2003 30.2003.11

March 17, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,606 words·~8 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2003.11/pg 02 2491/607

____________ 17 marzo 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 2 gennaio 2003 presentato da

________  ________ ________ SA ex ________ ________ SA, ________,  (patrocinata dall'avv. ________ ________, ________)

contro

la decisione 13 dicembre 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ________,

viste                                  le osservazioni  presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ____________, ;

                                         letti ed esaminati gli atti.

Ritenuto                             in fatto:

                                 A.     La società ________ ________ SA (ora ________ ________ SA), con sede a ________, ha avuto alle sue dipendenze a far stato dal 1° dicembre 2001  il signor ________ ________, il cui compito era quello di acquisire nuovi clienti e di assistere allo sviluppo del servizio.

                                         In esito a un'indagine esperita dalla polizia cantonale agli inizi del 2002, su richiesta della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, è emersa una  violazione della legge sulla dimora e il domicilio degli stranieri, in quanto la ditta in questione ha  " impiegato in qualità di consulente informatico, dal 1.12.2001 al 25.3.2002, per complessive 5/7 settimane circa, il cittadino comunitario ________ ________, sprovvisto del permesso della Sezione  dei permessi e dell'immigrazione che gli consentisse svolgere detta attività" (cfr. rapporto di contravvenzione del 23 settembre 2002).

                                 B.     Nel frattempo la menzionata società presentava un gravame al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato del Canton Ticino contro la decisione 6 maggio 2002 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione con la quale è stata respinta l'istanza 19 febbraio 2002 presentata dalla ricorrente e tesa al rilascio di un permesso L di 120 giorni per il signor ________ ________.

                                         Il gravame è stato stralciato dai ruoli dal momento che l'autorità amministrativa ha revocato la decisione presa a seguito dell'entrata in vigore degli accordi bilaterali il 1° giugno 2002.

                                 C.     In data 13 dicembre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha inflitto alla ricorrente una multa di fr.1000.- oltre che fr. 250 .- di tasse di giustizia e spese per la violazione di cui al considerando A.

                                         La società ________ ________ SA (ora ________ ________ SA) è insorta contro la predetta decisione con un ricorso datato 2 gennaio 2002 (recte 2003) nel quale postula, previa assunzione di nuove prove, l'annullamento del querelato giudizio.

                                         Nelle sue osservazioni del 24 gennaio 2003  la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.

Considerando                     in diritto:

                                 1.     La competenza del Giudice della Pretura penale a statuire in merito all'impugnativa, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto (art. 11 LPcontr), si fonda sull'art. 4 cpv. 1 LPcontr, entrato in vigore il 1° gennaio 2003.

                                         Il nuovo ordinamento ricorsuale si applica, dalla sua entrata in vigore, anche alle procedure già pendenti dinanzi al Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale cantonale amministrativo (art. 14 disp. trans. LOG).

                                         La legittimazione attiva della ricorrente é data ed il gravame tempestivo e motivato è ricevibile.

                                 2.     La ricorrente postula l'assunzione di nuove prove; ora, l'art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie le nuove prove offerte  non appaiono suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo completi. Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.

                                 3.     L'autorità di primo grado ha giustificato la multa inflitta alla ricorrente, adducendo che la società ha dato lavoro a ________ ________ dal 1.12.2001 al 25.3.2002, per complessive 5/7 settimane circa, senza che quest'ultimo fosse provvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell'immigrazione che gli avrebbe consentito di svolgere l'attività di consulente informatico. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 10 cpv. 1 OLS e 38 Rast-CE/AELS.

                                 4.     La ricorrente non nega di aver intrapreso un rapporto di collaborazione con il ________ nel periodo indicato dal dipartimento, ma sostiene che "la sua attività si è svolta esclusivamente in Italia, ovvero in ________, ________, ________ e ________ ________ " (ricorso, pag. 2 in basso); egli si è recato alcune volte presso gli uffici della società a ________, ma ciò non sarebbe tuttavia avvenuto per motivi di lavoro. La società esclude in definitiva che l'attività del proprio collaboratore configuri una violazione della normativa sugli stranieri. Donde il postulato annullamento della decisione impugnata.

                                 5.     Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito, e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a OLS). Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS). Tali reati sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP). L'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'accordo bilaterale tra Svizzera e CE/AELS sulla libera circolazione delle persone nulla ha mutato riguardo alle predette disposizioni: un cittadino europeo non domiciliato può in altri termini lavorare in Svizzera solo se è al beneficio della necessaria autorizzazione.

                                         Infine si rileva che lo stralcio del ricorso presentato dalla ricorrente al Consiglio di Stato in data 13 maggio 2002 (cfr. consid. A) non ha influenza sul giudizio del presente gravame.

                                 6.     In concreto, dalla deposizione resa dal ________ davanti alla polizia cantonale si evince quanto segue (verbale del 26 marzo 2002 allegato al rapporto di polizia del 5 aprile 2002):

                                         "Ho iniziato a collaborare con [la ________ ________ SA], a tempo pieno, il 1.12.2001.

                                         In pratica, le mie mansioni, considerato che trattasi di una nuova società, sono quelle di acquisire nuovi clienti in Italia e assistere allo sviluppo del servizio.

                                         Per il momento l'attività viene svolta solamente in Italia, vale a dire in ________ – ________ – ________ – ________ ________. […]

                                         Confermo nuovamente che la mia attività per la società succitata si svolge unicamente in Italia. Devo dire che per 3 volte alla settimana al massimo, dove mi soffermo in media dalle 2 alle 4 ore ogni volta, vengo negli uffici di ________ viale ________ ___, per le istruzioni e relazioni di lavoro, come per presentare quanto io eseguo e produco all'estero. In questi uffici, non ho uno spazio di lavoro a mia disposizione e vedo il signor ________ ________ una volta alla settimana al massimo, visto che lui è soventemente [sic] assente all'estero, per motivi di lavoro. Di regola sono i suoi assistenti che mi riferiscono cosa devo fare e che io presento il rendiconto della mia attività all'estero. […]".

                                         Il ________ riconosce pertanto che, pur svolgendo le sue mansioni per la ________ ________ SA in prevalenza all'estero, egli si reca regolarmente a ________ (fino a tre volte la settimana, per una durata da 2 a 4 ore) allo scopo di ricevere istruzioni e rendere conto della propria attività in Italia. Ciò posto, l'istruzione del collaboratore e la presentazione da parte di costui delle prestazioni svolte rientrano senz'altro nella nozione di "attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno" enunciata dall'art. 6 OLS. La ricorrente contesta invero "quanto unilateralmente verbalizzato dal sgt. ________ ________, il quale […] ha di fatto anticipato abusivamente e arbitrariamente un giudizio" (ricorso, pag. 6 in alto, con riferimento al noto verbale d'interrogatorio, pag. 3). La critica non riguarda tuttavia le predette dichiarazioni del ________ in merito allo svolgimento della sua attività, che vengono anzi riproposte nell'allegato ricorsuale, a pag. 4 in basso.

                                 7.     Ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 OLS il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego; nell'evenienza concreta è pertanto palese la violazione di tale disposto legislativo.

                                         In simili circostanze questo giudice perviene al convincimento che la ricorrente abbia effettivamente infranto gli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 10 OLS, il che giustifica la condanna inflittagli dal Dipartimento senza che sia necessario esperire le nuove prove richieste dall'interessata. Quanto all'entità della multa, essa risulta proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti fissati dalla legge. Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 6 e 10 OLS e 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.– sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

– ________ ________ SA ex ________ ________ SA , ________; – avv. ________ ________, ________; – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ____________.  

Il giudice:                                                                     Il cancelliere: