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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.07.2003 30.2003.107

July 18, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·509 words·~3 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2003.107/pg 7636/009

Bellinzona 18 luglio 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 12 marzo 2003 presentato da

___________ ___________,  ___________ /___________,

contro  

la decisione 21 febbraio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,

                                         letti ed esaminati gli atti.

Ritenuto,                           in fatto ed in diritto

                                 A.     Il 12 marzo 2003 ___________ ___________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 21 febbraio 2003 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 100.oltre che fr. 20.- di tassa di giustizia e fr. 10.- di spese  per aver circolato con il veicolo ___________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo "mani libere".

                                         L'allegato era redatto in lingua francese.

                                 B.     In data 24 marzo 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:

                                         "in possesso del suo scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le contravvenzioni:

                                        art. 4 3  Il ricorso deve contenere:

                                                    a)  la menzione della decisione impugnata;

                                                    b)  una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;

                                                    c)  una breve motivazione;

                                                    d)  le conclusioni.

                                                    Al ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.

                                        art. 5 1  Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.

                                        art. 5 2     Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.

                                        In applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua italiana, nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."

                                 C.     Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso.

                                 D.     Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).

                                 E.     Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati irricevibili.

                                         Nella fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare il vizio riscontrato nel suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze. Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 12 marzo 2003 inoltrato da ___________ ___________, ___________ /___________, è irricevibile.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, ___________, ___________ ___________, ___________ /___________,

Il presidente:                                                                Il cancelliere:

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