Incarto n. 30.2002.78/AMM 26417/909
Bellinzona 6 giugno 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 20 novembre 2002 presentato da
_________ _________, _________ _________
contro
la decisione n. _________ /_________ dell'_________ _________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________ _________ 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione dell'_________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 250.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 9 luglio 2002 in territorio di _________: "Alla guida del veicolo TI _________ non osservava un segnale luminoso";
che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 68 cpv. 1 OSS;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 20 novembre 2002 nel quale chiede l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 27 novembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando all'autorità di ricorso "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; per quanto concerne i segnali luminosi l'art. 68 cpv. 1 prima frase OSS prescrive che la luce rossa significa "Fermata";
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza di segnali luminosi, l'elenco delle multe allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741. 031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.–;
che la Sezione della circolazione ha multato l'interessato per non avere osservato – il 9 luglio 2002, alle ore 7.45 – un segnale luminoso situato in via _________ _________ a _________ (decisione impugnata, con rinvio alle contro-osservazioni presentate il 14 agosto 2002 dalla Polizia cantonale);
che il ricorrente fa valere la sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo in sostanza come alla data e ora indicate dagli agenti egli non poteva trovarsi nel luogo dell'infrazione;
che a sostegno della sua tesi l'insorgente rileva di essere giunto quel giorno in ufficio solo alle 8.27 (doc. B allegato al ricorso) – ossia tre quarti d'ora dopo la contestata infrazione – e di essere quasi certamente transitato da un'altra strada, avendo egli trascorso "buona parte del mese di luglio" nella propria casa di vacanza in valle _________ (ricorso, pag. 2 in alto);
che l'interessato ne desume un errore di lettura del numero di targa da parte degli agenti denuncianti e conclude per l'annullamento della contravvenzione;
che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, ha rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;
che neppure questo giudice, dopo aver esaminato le risultanze istruttorie, può giungere al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli;
che si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 68 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
_________ _________, _________ _________, Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La segretaria: