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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.06.2003 30.2002.78

June 6, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·629 words·~3 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2002.78/AMM 26417/909

Bellinzona 6 giugno 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 20 novembre 2002 presentato da

_________  _________, _________ _________

contro

la decisione n. _________ /_________ dell'_________  _________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del _________ _________ 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione dell'_________  _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 250.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 9 luglio 2002 in territorio di _________: "Alla guida del veicolo TI _________ non osservava un segnale luminoso";

                                         che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 68 cpv. 1 OSS;

                                         che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 20 novembre 2002 nel quale chiede l'annullamento della multa;

                                         che in uno scritto del 27 novembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando all'autorità di ricorso "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; per quanto concerne i segnali luminosi l'art. 68 cpv. 1 prima frase OSS prescrive che la luce rossa significa "Fermata";

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza di segnali luminosi, l'elenco delle multe allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741. 031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.–;

                                         che la Sezione della circolazione ha multato l'interessato per non avere osservato – il 9 luglio 2002, alle ore 7.45 – un segnale luminoso situato in via _________ _________ a _________ (decisione impugnata, con rinvio alle contro-osservazioni presentate il 14 agosto 2002 dalla Polizia cantonale);

                                         che il ricorrente fa valere la sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo in sostanza come alla data e ora indicate dagli agenti egli non poteva trovarsi nel luogo dell'infrazione;

                                         che a sostegno della sua tesi l'insorgente rileva di essere giunto quel giorno in ufficio solo alle 8.27 (doc. B allegato al ricorso) – ossia tre quarti d'ora dopo la contestata infrazione – e di essere quasi certamente transitato da un'altra strada, avendo egli trascorso "buona parte del mese di luglio" nella propria casa di vacanza in valle _________ (ricorso, pag. 2 in alto);

                                         che l'interessato ne desume un errore di lettura del numero di targa da parte degli agenti denuncianti e conclude per l'annullamento della contravvenzione;

                                         che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, ha rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;

                                         che neppure questo giudice, dopo aver esaminato le risultanze istruttorie, può giungere al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli;

                                         che si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 68 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

_________ _________, _________ _________, Sezione della circolazione, Camorino.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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