Incarto n. 30.2002.76/AMM 02 218/809
Bellinzona 2 giugno 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 12 novembre 2002 presentato da
_________ _________, _________
contro
la decisione n. (_________)__________________ /_________ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________,
viste le osservazioni del _________ _________ 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del _________ _________ 2002, ha inflitto ad _________ _________ una multa di fr. 950.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 40.–, per avere svolto – dal 1° luglio 2001 alla fine di marzo 2002 – "una gerenza irregolare ed incostante presso il locale notturno _________, _________ ";
che _________ _________ è insorto contro tale risoluzione con un ricorso del 12 novembre 2002, in cui postula una riduzione della multa a "un importo più confacente ed alla mia portata";
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 25 novembre 2002, propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, sicché il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessato per avere "svolto una gerenza irregolare ed incostante presso il locale notturno _________ ", giacché "la sua presenza non è conforme alle vigenti disposizioni in materia" ed egli "svolge un'altra attività a tempo pieno" (risoluzione impugnata, con rinvio all'intimazione di contravvenzione del 9 settembre 2002);
che il ricorrente ammette l'infrazione rimproveratagli; postula tuttavia una riduzione della multa adducendo quanto segue:
"Comprendo di aver sbagliato, ma vi posso anche assicurare di non aver mai ricevuto contravvenzioni 'professionali' per nessuna ragione, e di aver svolto il mio lavoro sempre con serietà ed impegno, questo purtroppo il vero sbaglio se di sbaglio vogliamo parlare è stato dettato per motivi economici a cui devo far fronte con la mia famiglia (2 figli piccoli in età 2/6 anni)" (ricorso, a metà);
che la violazione perpetrata dal ricorrente riveste invero una certa gravità, la conduzione di un locale pubblico senza la regolare presenza del gerente – responsabile del "buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista" (art. 81 RLEsPub) – potendo comportare rischi per la clientela e per l'ordine pubblico in genere;
che la multa inflitta dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione appare quindi – di per sé – giustificata;
che le circostanze particolari addotte dal ricorrente giustificano nondimeno – in via eccezionale – di ridurre la sanzione pecuniaria da fr. 950.– a fr. 500.– e di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 1, 53, 66 LEsPub, 80, 81 e 82 RLEsPub, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che ad _________ _________ è inflitta una multa di fr. 500.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 200.– e alle spese di fr. 40.–.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
_________ _________, _________, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________.
Il giudice: La segretaria: