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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.05.2003 30.2002.74

May 19, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·778 words·~4 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2002.74/AMM 25828/907

Bellinzona 19 maggio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 10 novembre 2002 presentato da

_________  _________, _________

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del _________ _________ 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 280.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 10 settembre 2002 in territorio di _________:

                                         "ha circolato con la motoleggera TI _________ manomessa e conseguentemente non conforme alle prescrizioni. Le modifiche apportate sono state tali da comportare, secondo il controllo indicativo effettuato con apparecchio 'scootoroll', una velocità punibile dedotta la tolleranza aggirantesi sui 66 km/h. Inoltre non era in possesso della licenza di condurre cat. F";

                                         che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 10 cpv. 2, 29, 93 n. 2 e 95 n. 1 LCS; 14 lett. b e 219 cpv. 1 e 2 OETV;

                                         che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 10 novembre 2002 nel quale contesta la manomissione della motoleggera e conclude per una riduzione della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 22 novembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 10 cpv. 2 prima frase LCS chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di condurre; la violazione di tale precetto è punita con l'arresto o con la multa (art. 95 n. 1 LCS);

                                         che giusta l'art. 29 prima frase LCS i veicoli possono circolare soltanto se sono in  perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni; per le motoleggere l'art. 14 lett. b OETV sancisce una velocità massima di 45 km/h, mentre l'art. 93 n. 2 LCS commina a chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere che non è conforme alle prescrizioni la pena dell'arresto o della multa;

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere circolato – sprovvisto della necessaria licenza di condurre – con una motoleggera manomessa in modo tale da raggiungere i 66 km/h;

                                         che il ricorrente non nega di aver circolato senza la necessaria licenza, ma si duole di non avere apportato personalmente nessuna modifica al proprio veicolo;

                                         che l'insorgente, tuttavia, non è stato sanzionato per avere modificato personalmente la motoleggera, ma per avere circolato con un veicolo manomesso in violazione degli art. 29, 93 n. 2 LCS e 14 lett. b OETV (cfr. le motivazioni esposte nella decisione impugnata);

                                         che, al riguardo, lo stesso ricorrente ha ammesso di avere acquistato la motoleggera "che poteva superare i 45 km/h e siccome ero senza patente non l'ho fatta bloccare perché non usavo mai lo scooter" (osservazioni del 22 settembre 2002 al rapporto di contravvenzione);

                                         che le violazioni ascritte al ricorrente appaiono dunque senz'altro adempiute, quand'anche le modifiche siano state apportate da terzi, il che giustifica – di per sé – la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione;

                                         che questo giudice ritiene nondimeno opportuno – data la precaria situazione finanziaria allegata dal ricorrente – ridurre la multa inflittagli a fr. 150.–, come pure soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;

                                         che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

per questi motivi,                visti gli art. 10 cpv. 2, 29, 93 n. 2 e 95 n. 1 LCS; 14 lett. b e 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________ _________ è inflitta una multa di fr. 150.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.– e alle spese di fr. 20.–.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

_________ _________, _________, Sezione della circolazione, Camorino.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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