Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.03.2003 30.2002.54

March 10, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,536 words·~8 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2002.54/AMM 02 1767/609

Bellinzona 10 marzo 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 10 giugno 2002 presentato da

_________ _________, _________

contro

la decisione n. _________ _________/_________ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni del 19 giugno 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

                                         letti ed esaminati gli atti.

Ritenuto                             in fatto:

                                 A.     __________ ________, agendo quale organo della società _________ _________ SA di _________, ha fatto capo come prestatario di manodopera a _________ _________ – cittadino italiano con permesso stagionale alle dipendenze della ditta _________ _________ Sagl – da marzo a luglio 2001 per complessive 4–6 settimane. Il 18 aprile 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha intimato a _________un rapporto di contravvenzione, invitandolo a formulare eventuali osservazioni.

                                 B.     In una lettera del 19 aprile 2002 quest'ultimo ha fatto valere in sostanza che il lavoratore non è mai stato alle dipendenze della _________ _________ SA, ma della _________ _________ Sagl cui è stato richiesto sulla base di un contratto orale di prestito di manodopera. Ne ha dedotto, l'interessato, che "la responsabilità nella fattispecie [fosse] del datore di lavoro e non di terzi". Con decisione del 31 maggio 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha nondimeno inflitto a _________ _________ una multa di fr. 150.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.–.

                                 C.     _________ _________ è insorto contro la predetta decisione con un ricorso del 10 giugno 2002 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio. Nelle sue osservazioni del 19 giugno 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.

Considerato                        in diritto:

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     L'insorgente sottolinea preliminarmente che la decisione impugnata menziona l'art. 44 Rast, che "non risulta tra le leggi" (ricorso, pag. 1 in fondo). Ora, il "Rast" configurava fino al 4 luglio 2002 il regolamento cantonale della legge di applicazione alla legge federale in materia di persone straniere, il cui art. 44 è stato sostituito il 5 luglio 2002 – nei rapporti con i cittadini europei – dall'art. 38 del "regolamento della legge di applicazione alla legge federale in materia di persone straniere concernente i cittadini CE-AELS e i cittadini di stati terzi beneficiari dell'accordo sulla libera circolazione delle persone" (Rast-CE/AELS, RL 1.2.2.1.1). Secondo tale disposizione l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, per quanto non diversamente disposto, emette giusta l'art. 23 cpv. 6 LDDS le contravvenzioni relative alle infrazioni alle norme in materia di persone straniere. Ciò posto, nulla osta all'esame del ricorso nel merito.

                                 3.     La Sezione dei permessi e dell'immigrazione, a sostegno della propria decisione, ha addotto che l'interessato ha "impiegato in qualità di operaio (termine generico), dal mese di marzo 2001 circa al mese di luglio 2001, per complessive 4/6 settimane, il cittadino straniero _________ _________ , 1963, sprovvisto del permesso … che gli consentisse di svolgere detta attività" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 18 aprile 2002). Sempre stando all'autorità di primo grado, "è considerato datore di lavoro in materia di polizia degli stranieri, indipendentemente dai rapporti contrattuali, anche colui che usufruisce di fatto delle prestazioni. La ditta che occupa materialmente manodopera temporanea è quindi considerata quale datore di lavoro. Essa può pertanto occupare uno straniero sottoposto al controllo unicamente se questo è stato autorizzato a svolgere l'attività dalla competente autorità. Quanto indicato in sede di giustificazione permette unicamente di accordare una congrua riduzione sull'importo" (decisione impugnata, nel mezzo).

                                 4.     L'insorgente ribadisce quanto affermato nelle osservazioni del 19 aprile 2002, ossia che il lavoratore in rassegna non è mai stato alle dipendenze della _________ _________ SA, ma della _________  Sagl cui è stato richiesto sulla base di un contratto orale di prestito di manodopera. Egli considera dipoi abusivo, illegale e irragionevole parificare il prestatario di manodopera al datore di lavoro, ciò che per una ditta "con 15 persone differenti all'anno in prestito e altre 50 persone da ditte in subappalto" rende sproporzionato l'onere di controllare la regolarità dei permessi di ogni singolo lavoratore. L'insorgente ravvisa per finire una disparità di trattamento nel fatto che alla ditta _________ _________ Sagl non sarebbe stata inflitta alcuna sanzione per il caso in esame, circostanza che a parere dell'interessato sarebbe riconducibile a "una svista da parte di chi ha avviato la procedura, dimenticando inoltre il presunto principale responsabile (datore di lavoro effettivo)" (ricorso, pag. 2 in fine). Donde il postulato annullamento della decisione impugnata.

                                 5.     Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito, e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a OLS). Lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase OLS). Il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego (art. 10 cpv. 1 OLS). Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS). Tali reati sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP). L'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'accordo bilaterale tra Svizzera e CE/AELS sulla libera circolazione delle persone nulla ha mutato riguardo alle predette disposizioni: un cittadino europeo non domiciliato può in altri termini lavorare in Svizzera solo se è al beneficio della necessaria autorizzazione.

                                 6.     In concreto il ricorrente non nega di aver fatto capo alle prestazioni di un lavoratore straniero non autorizzato per svolgere tale occupazione, né fa valere – per avventura – di aver creduto per errore nella regolarità della sua situazione. Egli si limita invece, come detto, a contestare l'applicazione della normativa sugli stranieri ai prestatari di manodopera proveniente da altre ditte. Se non che, l'attività svolta dal lavoratore per il prestatario di manodopera rientra senz'altro nella nozione di "attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno" enunciata dal già citato art. 6 OLS. Né le circostanze del caso concreto evocate nel ricorso esimevano l'insorgente dal rispettare l'obbligo impostogli dall'art. 3 cpv. 3 LDDS di occupare un lavoratore soltanto se al beneficio di un "permesso di dimora che lo autorizzi a ciò", tanto meno se si considera come il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego (art. 10 cpv. 1 OLS). Non è dato altresì a divedere quale ostacolo burocratico avrebbe impedito al lavoratore in rassegna di farsi rilasciare un permesso che gli consentisse di prestare i suoi servizi, fra gli altri, anche per il ricorrente. Per quel che riguarda infine l'evocata disparità di trattamento con la _________ _________ Sagl, dalla copia del permesso stagionale allegata al ricorso (doc. D) si evince come il lavoratore fosse autorizzato a lavorare per quest'ultima ditta, la quale – sotto questo profilo – non ha dunque contravvenuto alla normativa sugli stranieri. La doglianza si rivela pertanto d'acchito sprovvista di buon esito.

                                 7.     In simili circostanze questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, il che giustifica la condanna inflittagli con la decisione impugnata. Quanto all'entità della multa, essa risulta proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti fissati dalla legge. Del resto, l'autorità di primo grado ha tenuto conto delle circostanze particolari evocate nelle osservazioni del 19 aprile 2002 per "accordare una congrua riduzione sull'importo" della multa (risoluzione impugnata, nel mezzo). Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 6, 10 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 150.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

– _________ _________, _________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

30.2002.54 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.03.2003 30.2002.54 — Swissrulings