Incarto n. 30.2002.53/fc 02 1577/608
Bellinzona 10 marzo 2003
Stralcio In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 28 maggio 2002 presentato da
__________ __________ (______________________________), __________,
contro
la decisione 24 maggio 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
rilevato che con scritto 8 gennaio 2003 il signor __________ __________ ha ritirato il ricorso e ha pure, nel frattempo, provveduto al pagamento della multa,
decreta: 1. Il ricorso 28 maggio 2002 inoltrato da __________ __________, __________, è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, __________ __________ (______________________________), __________,
Il giudice: La segretaria: