Incarto n. 30.2002.44/AMM 02 904/610
Bellinzona 27 febbraio 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 19 aprile 2002 presentato da
_______ _______, _______
contro
la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,
viste le osservazioni del 23 maggio 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 12 aprile 2002, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr. 120.–, addebitandogli inoltre la tassa di giustizia di fr. 40.–, per avere egli "lavorato in qualità di operaio, dal 2.11.2001 al 29.11.2001, alle dipendenze della ditta _______ _______ _______ SA, _______, sprovvisto del permesso … che [gli] consentisse di svolgere detta attività";
che contro tale risoluzione _______ _______ è insorto con un ricorso del 19 aprile 2002 nel quale dichiara di "opporsi al pagamento per mancanza di responsabilità", come "già comunicato all'Ufficio stranieri di _______ il 30 novembre 2001, tramite raccomandata, che allego alla presente";
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 23 maggio 2002, propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, sicché il ricorso è sotto questo profilo ricevibile e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che ci si potrebbe invero chiedere se l'allegato ricorsuale – che si limita a far riferimento a una lettera di osservazioni all'ufficio stranieri – adempia i requisiti di motivazione posti dall'art. 4 cpv. 3 lett. b e c LPContr;
che il quesito può nondimeno rimanere tale, il gravame dovendo essere respinto – comunque sia – per le ragioni esposte in appresso;
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere egli lavorato come operaio alle dipendenze della_______ _______ sprovvisto di regolare autorizzazione (decisione impugnata, nel mezzo);
che l'insorgente non contesta di aver commesso l'infrazione rimproveratagli dall'autorità di primo grado, ma si duole di aver agito seguendo le erronee indicazioni fornitegli dal responsabile dell'Ufficio comunale degli stranieri di _______, nel Canton _______ (lettera del 30 novembre 2001, cui rinvia il ricorso);
che invano si cercherebbe tuttavia nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che consenta di avvalorare le dichiarazioni del ricorrente, né egli prospetta – per avventura – l'audizione del predetto funzionario o l'assunzione di altre prove atte a suffragare la sua tesi;
che eventuali assicurazioni fornite da un funzionario di un altro Cantone non esimevano altresì l'interessato dal dovere di verificare la regolarità della sua situazione, rivolgendosi per esempio all'Ufficio regionale degli stranieri o alla stessa Sezione dei permessi e dell'immigrazione prima di cominciare la cennata attività lucrativa;
che, in simili circostanze, il ricorso non può dunque trovare accoglimento, la multa inflitta essendo per altro proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che data la particolarità della fattispecie si giustifica – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tassa e spese dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 8 cpv. 1, 23 cpv. 6 LDDS, 6 e 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
– _______ _______, _______, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.
Il giudice: La segretaria: