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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 05.03.2003 30.2002.40

March 5, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,222 words·~6 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2002.40/AMM 4/002

Bellinzona 5 marzo 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 21 maggio 2002 presentato da

_______   _______, _______

contro

la decisione n. _______  /_______  del _______  2002 emessa dalla Sezione sanitaria, _______,

viste                                  le osservazioni del 4 giugno 2002 presentate dalla Sezione sanitaria;

                                         letti ed esaminati gli atti.

Ritenuto                             in fatto:

                                 A.     _______  _______, gerente responsabile della Farmacia _______  _______  di _______, ha venduto dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2001 undici confezioni del preparato "_______  _______  _______  _______  " (_______) a una cliente straniera. Il 4 febbraio 2002 la Sezione sanitaria, su segnalazione dell'Ufficio del farmacista cantonale, ha intimato all'interessato un rapporto di contravvenzione, per aver venduto il predetto medicamento senza presentare le necessarie ricette mediche.

                                 B.     In una lettera del 7 febbraio 2002 _______  _______  ha ammesso "che c'è stato un errore da parte mia per non avere richiesto ogni volta la ricetta", ma ha addotto di avere "ricevuto dall'ospedale la conferma che si trattava di una cura periodica continua", di essersi poi conformato alle indicazioni del farmacista cantonale e di non aver mai ricevuto sanzioni in oltre vent'anni di attività. Egli ha chiesto pertanto all'autorità di "vagliare la possibilità di un ammonimento al posto della contravvenzione". Con decisione del 6 maggio 2002 la Sezione sanitaria ha nondimeno inflitto al farmacista una multa di fr. 1000.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.–.

                                 C.     _______  _______  è insorto contro la predetta decisione con un ricorso del 21 maggio 2002 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio o quanto meno, in subordine, una riduzione della multa. Nelle sue osservazioni del 4 giugno 2002 la Sezione sanitaria propone di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.

Considerato                        in diritto:

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     La Sezione sanitaria ha sanzionato _______  _______, gerente responsabile della Farmacia _______  _______  di _______, per aver "venduto, in almeno 11 occasioni e senza presentazione di ricetta medica, il preparato _______  _______  _______  _______, vendibile esclusivamente nelle farmacie dietro presentazione di ricetta medica, per ogni dispensazione" (risoluzione impugnata, pag. 1 a metà). La decisione è stata resa in applicazione degli art. 76, 93, 95 segg. LSan e 29 Regolamento CICM.

                                 3.     Il ricorrente fa valere dal canto suo come "in sede di osservazioni ho spiegato che in realtà il medicamento era sempre stato venduto dietro presentazione della necessaria ricetta medica poi ritornata alla paziente e che la mancata conservazione del documento da parte del farmacista era tutt'al più configurabile alla stregua di una semplice violazione formale della legge" (ricorso, pag. 2 in alto). La paziente straniera cui è stato venduto il medicamento – soggiunge l'interessato – è "perfettamente nota al ricorrente, da tempo affetta da insufficienza renale e bisognosa di cure continue e prolungate", tant'è che "dal 2000 il suo medico curante le ha prescritto diversi farmaci, in particolare il medicamento in questione, di cui assume circa una scatola al mese" (ricorso, pag. 2 nel mezzo). La mancata conservazione della ricetta medica, sempre a dire del ricorrente, è dovuta per altro a una semplice dimenticanza, commessa "in assoluta buona fede", la quale non giustifica in definitiva l'erogazione di una pena. Tanto meno se si considera che l'interessato ha sempre svolto la sua attività in modo ineccepibile e senza incorrere in alcun provvedimento (ricorso, pag. 2 in basso). Ne conclude, l'insorgente, per l'annullamento della sanzione inflittagli o, se non altro, per una congrua riduzione della multa, ritenuta sproporzionata e non commisurata alle circostanze del caso concreto.

                                 4.     Per l'art. 76 cpv. 1 LSan, la dispensazione e la vendita al pubblico dei medicamenti, delle specialità farmaceutiche e delle specialità di banco è permessa, di regola, ai soli farmacisti. Riguardo agli agenti terapeutici registrati dall'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti (UICM) o dall'Ufficio federale della sanità pubblica, questi ultimi devono attenersi alle modalità di vendita proposte dall'istanza intercantonale o federale competente (art. 76 cpv. 2 LSan, con rinvio all'art. 93 cpv. 2 LSan). In concreto l’ _______  è classificato dall'UICM nella categoria A, che ne impone la vendita solo dietro presentazione di una prescrizione medica non rinnovabile (art. 29 Regolamento CICM del 25 maggio 1972, sostituito il 1° gennaio 2002 dall'art. 23 dell'Ordinanza federale sui medicamenti; RS _______). La violazione delle predette disposizioni è punita con una multa fino a fr. 100 000.– (art. 95 cpv. 1 LSan). In caso di infrazioni intenzionali gravi, con conseguente messa in pericolo della salute o della vita, oltre alla multa può essere inflitto l'arresto (art. 95 cpv. 2 LSan).

                                 5.     Nella fattispecie il ricorrente asserisce, come detto, di avere già avuto modo di spiegare con le osservazioni che il medicamento era sempre stato venduto dietro presentazione della necessaria ricetta medica poi ritornata alla paziente (ricorso, pag. 2 in alto). Se non che, nello scritto del 7 febbraio 2002 cui l'interessato fa riferimento, egli si è così espresso:

                                         "Ammetto che c'è stato un errore da parte mia per non avere richiesto ogni volta la ricetta, ma nel caso specifico (…) avevamo ricevuto dall'ospedale la conferma che si trattava di una cura periodica continua, che ho poi inviato al dott. _______.

                                         Dopo l'inizio della corrispondenza col farmacista cantonale [il 23 luglio 2001, n.d.r.] le ricette sono state richieste.

                                         Lavoro come farmacista in Ticino da oltre venti anni e non ho mai ricevuto contravvenzioni per la vendita irregolare di medicamenti.

                                         Le chiedo quindi di vagliare la possibilità di un ammonimento al posto della contravvenzione".

                                         Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l'insorgente ha quindi espressamente riconosciuto davanti all'autorità di primo grado avere venduto a più riprese il medicamento litigioso senza ricetta medica. Tale circostanza è stata del resto confermata dall'interessato in una lettera manoscritta del 27 luglio 2001 all'Ufficio del farmacista cantonale, secondo cui "le nostre dispensazioni di _______  sono limitate ad un cliente che ci ha portato all'inizio del trattamento, circa due anni fa, una ricetta di un medico croato" (allegato 4a alla segnalazione 10 gennaio 2002 dell'Ufficio del farmacista cantonale).

                                 6.     In simili evenienze, questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente non abbia semplicemente omesso di conservare le ricette mediche come asserito nel gravame, ma ch'egli abbia effettivamente venduto il noto medicamento senza la necessaria prescrizione, violando con ciò le norme sanitarie evocate nella decisione impugnata. Il che giustifica la sanzione inflittagli dalla Sezione sanitaria in applicazione dell'art. 95 cpv. 1 LSan, a prescindere dalla condotta irreprensibile tenuta dall'interessato nella sua pluridecennale attività. Quanto all'entità della multa, essa è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Infondato in ogni suo punto, il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli art. 76, 93, 95 segg. LSan, 23 OM e 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

– _______  _______, _______, – Sezione sanitaria, _______.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

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