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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.05.2003 30.2002.29

May 1, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·886 words·~4 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2002.29/AMM 22341/907

Bellinzona 1 maggio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 1° ottobre 2002 presentato da

_______   _______, _______

contro

la decisione n. _______  /_______  del _______  2002 emessa dalla Sezione della circolazione, _______,

viste                                  le osservazioni dell'8 ottobre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 20 settembre 2002, ha inflitto a _______  _______  una multa di fr. 300.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 17 luglio 2002 in territorio di _______:

                                         "Ha omesso di sottoporre il veicolo _______, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico …";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC;

                                         che _______  _______  è insorta contro tale decisione con un ricorso del 1° ottobre 2002 in cui postula l'annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni dell'8 ottobre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 59a cpv. 1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;

                                         che per i veicoli senza catalizzatore il servizio di manutenzione dev'essere effettuato ogni 12 mesi (art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);

                                         che chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente per avere omesso di sottoporre il proprio veicolo – una _______  II immatricolata per la prima volta nel 1977 (allegato A al ricorso) – al controllo periodico del sistema antinquinamento;

                                         che l'ultimo servizio di manutenzione, effettuato il 3 luglio 2000 (allegato C al ricorso), era scaduto il 3 luglio 2001, ossia un anno prima del controllo effettuato dalla polizia comunale di _______  il 17 luglio 2002;

                                         che la ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma fa valere di aver erroneamente pensato – in buona fede – "che la mia auto del 1977 non ne necessitava, ciò che mi avevano detto al Garage _______  " (ricorso, verso il basso);

                                         che del resto, sempre stando all'insorgente, "anche la polizia di _______, alla quale mi sono rivolta dopo aver ricevuto una prima intimazione di contravvenzione non era sicura di quello che bisognava fare: mi hanno detto di attendere informazioni da _______  " (ricorso, verso l'alto);

                                         che invano si cercherebbe tuttavia nel fascicolo processuale qualsiasi elemento atto a dimostrare - o a rendere quanto meno verosimili – le asserite assicurazioni ricevute dal proprio garagista o le evocate riserve espresse dalla polizia comunale;

                                         che, comunque sia, la possibile buona fede della ricorrente non permette di discostarsi dalla decisione impugnata, ove appena si consideri come le contravvenzioni alle norme della circolazione stradali sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP; 100 n. 1 prima frase LCS);

                                         che ciò vale a maggior ragione se si pensa che – come fa notare la stessa ricorrente – l'automobile in oggetto era già stata sottoposta al servizio di manutenzione periodico nel mese di luglio del 2000, al momento dell'acquisto della vettura da parte dell'interessata (ricorso, verso il basso, con riferimento all'allegato C);

                                         che l'insorgente non poteva dunque ragionevolmente ignorare l'obbligo di sottoporre il proprio veicolo al controllo periodico delle emissioni di gas di scarico a norma dell'art. 59a ONC;

                                         che le doglianze della ricorrente si rivelano pertanto sprovviste di buon diritto;

                                         che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

_______  _______, _______, Sezione della circolazione, _______.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

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