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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.04.2003 30.2002.25

April 28, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·841 words·~4 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2002.25/AMM  

Bellinzona 28 aprile 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 23 settembre 2002 presentato da

__________   __________, __________  __________ (_)

contro

la decisione n. __________  /__________  del __________  2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni del 3 ottobre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 13 settembre 2002, ha inflitto a __________  __________  una multa di fr. 480.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 14 maggio 2002 in territorio di Balerna:

                                         "Alla guida della vettura (_) __________, circolava abusivamente sulla corsia riservata ai bus e collideva con un autoveicolo che, sopraggiungente in senso inverso, svoltava a sinistra";

                                         che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 74 cpv. 4 OSS;

                                         che __________  __________  è insorto contro tale decisione con un ricorso del 23 settembre 2002 nel quale postula il "riesame della congruità della multa applicata";

                                         che in uno scritto del 3 ottobre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando all'autorità di secondo grado "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; le corsie riservate ai bus possono essere adoperate solo dai bus pubblici del servizio di linea ed eventualmente dalle tranvie o ferrovie su strada (art. 74 cpv. 4 prima frase OSS);

                                         che il conducente deve inoltre costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr, concretato dagli art. 32 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCS e 3 cpv. 1 ONC);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere circolato abusivamente sulla corsia riservata ai bus ed essersi scontrato con un autoveicolo che, sopraggiungente in senso inverso, svoltava a sinistra;

                                         che il ricorrente non nega di aver commesso le infrazioni rimproverategli, ma fa valere come l'invasione della corsia del bus – per altro involontaria – "è stata commessa per 50 metri, alla velocità di 30 km orari senza provocare nessun danno" (ricorso, punto 1);

                                         che sempre stando all'insorgente il sinistro sarebbe dovuto unicamente alla disattenzione dell'altro protagonista, che "sopraggiungendo in senso inverso ha svoltato a sinistra, senza rispetto della mia precedenza" (ricorso, punto 2);

                                         che l'interessato ha concluso di conseguenza per il "riesame della congruità della multa applicata, che considero esagerata" (ricorso, in fondo);

                                         che in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico dell'altro conducente implicato nell'incidente non discrimina né attenua la responsabilità dell'insorgente per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

                                         che la suddivisione delle responsabilità per il pregiudizio cagionato dall'incidente non compete altresì al magistrato penale, ma – se del caso – al giudice civile chiamato a dirimere eventuali controversie fra gli interessati;

                                         che le violazioni ascritte al ricorrente appaiono dunque senz'altro adempiute, il che giustifica – di per sé – la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione;

                                         che questo giudice ritiene nondimeno adeguata – viste le motivazioni addotte dall'insorgente e considerate le circostanze particolari del caso concreto – una multa di fr. 250.–;

                                         che il ricorso deve pertanto essere accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

                                         che l'esito del gravame giustifica di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 74 cpv. 4 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                 I.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così riformata:

                                         1. A ________ ________ è inflitta una multa di fr. 250.–.

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.– sono a carico di ________ ________.

                                  II.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 III.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

                                IV.     Intimazione a:

– ________ ________, ________ ________ (_),

– Sezione della circolazione, ________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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