Incarto n. 30.2002.24/AMM 21788/903
Bellinzona 25 aprile 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 27 settembre 2002 presentato da
__________ __________, __________
contro
la decisione n. __________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 3 ottobre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 20 settembre 2002, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 250.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 17 maggio 2002 in territorio di __________: "Alla guida del veicolo __________ non osservava un segnale luminoso";
che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 68 cpv. 1 OSS;
che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 27 settembre 2002 nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 3 ottobre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando all'autorità di secondo grado "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; per quanto concerne i segnali luminosi l'art. 68 cpv. 1 prima frase OSS prescrive che la luce rossa significa "Fermata";
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza di segnali luminosi, l'elenco delle multe allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (__________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.–;
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato per non avere osservato – il 17 maggio 2002, alle ore 8.23 – un segnale luminoso situato in via _. __________ a __________ (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione 16 luglio 2002 e alle contro-osservazioni 6 agosto 2002 della Polizia cantonale);
che il ricorrente fa valere la sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo come alla data e ora indicate dagli agenti denuncianti il veicolo in oggetto – che per altro non era neppure usato dall'insorgente, ma dal figlio e da un operaio della propria ditta – si trovava "sul posteggio del Condominio __________ " a __________ (ricorso, a metà);
che a sostegno della sua tesi l'insorgente produce una dichiarazione del 28 settembre 2002 dell'operaio __________ __________, stando al quale "il giorno 17.05.2002 dalle ore 7.45 alle ore 11.50 il camioncino __________ targa __________ [recte: __________] che ci ha trasportato sul luogo di lavoro cioè il piazzale posteggio del Condominio __________ a __________ (…) è rimasto sul posteggio tutta la mattina" (allegato 1 al ricorso);
che in simili evenienze questo giudice, dopo aver valutato le risultanze istruttorie, non può pervenire al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli;
che ciò vale a maggior ragione se si considera come dal fascicolo processuale non emerge nessun elemento atto a far ritenere – né gli agenti denuncianti pretendono – che il veicolo da essi osservato fosse guidato proprio dall'insorgente anziché dal figlio, come sostenuto dall'interessato, o da terzi;
che il ricorso, fondato, deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata;
che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese alla Sezione della circolazione, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali e, per di più, non si è opposta all'accoglimento del gravame;
che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma la quale imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente;
che del resto l'insorgente, sprovvisto di patrocinatore, non ha sopportato costi di rilievo e non ha neppure concluso per l'assegnazione di ripetibili;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 68 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria: