Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.01.2003 20.2003.85

January 23, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·373 words·~2 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 20.2003.85 DAC 457/2002

Bellinzona 23 gennaio 2003  

Decreto di rateazione della multa In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Isabella Marchetti nell’ambito del procedimento penale promosso con decreto no. DAC __________/__________ di data __________ __________ 2002 nei confronti di

__________ __________, __________.__________.__________, di __________ e __________ n. __________ __________ __________, nato a __________, cittadino iracheno, domiciliato a __________, Via __________, celibe,  

per il reato di                      Vie di fatto, Furto, Rapina, Danneggiamento, Violazione di domicilio, Furto d'uso, Conducenti senza licenza di condurre, Conducenti senza l'assicurazione di responsabilità civile, Abuso della licenza e delle targhe, Infrazione alla LF sugli stupefacenti art. 19/1, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                        reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 CP, art. 139 Cifra 1 CP, art. 140 Cifra 1 cpv. 1 CP, art. 144 cpv. 1 CP, art. 186 CP, art. 94 Cifra 1 cpv. 1 LCS, art. 95 Cifra 1 LCS, art. 96 Cifra 2 cpv. 1 LCS, art. 97 Cifra 1 LCS, art. 19a LS

ed ora                               per statuire sull’istanza 17 gennaio 2003 con la quale __________ __________ chiede di poter ottenere una rateazione del pagamento di fr.  pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflittagli con il decreto menzionato;

considerato che:           -     giusta l’art. 347 cpv. 1 lett. b) CPP, il giudice della Pretura penale è competente a concedere al condannato la facoltà di pagare la multa a rate e a fissarne l’importo e le scadenze;

                                   -     dagli atti risulta in effetti che __________ __________ non è in grado di operare il versamento della multa in un unico importo;

                                   -     la proposta dell'istante risulta tuttavia inaccettabile, poiché dilazionerebbe oltremisura l'incasso del dovuto;

                                   -     una dilazione di 10 mesi appare sufficiente per far fronte all'obbligo di pagamento, ammontando l'importo di ogni rata ad una cifra ragionevole;

richiamato                         l’art. 347 CPP,

decreta:                    1.     In parziale accoglimento dell’istanza è concesso il pagamento della multa di fr. 650.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflitta con DAC __________/__________del ____________________ 2002, in 10 rate mensili, la prima volta entro il 28 febbraio 2003.

                                 2.     Intimazione come di rito a:

Ministero Pubblico__________, Bellinzona, __________ __________, __________, __________,  

Il presidente:                                                                la segretaria:

Marco Kraushaar                                                          Isabella Marchetti

20.2003.85 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.01.2003 20.2003.85 — Swissrulings