Incarto n. 10.2011.52 DA 3554/2010
Bellinzona 14 novembre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1 (difeso da: DI 1 )
prevenuto colpevole di lesioni semplici
per avere, a __________, in data __________, intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di CIVI 1, sua dipendente, e meglio per averla colpita con un pugno sulla mano destra mentre teneva entrambe le mani sul tavolo, provocandole in tal modo la “frattura del terzo distale del quinto dito della mano destra” (come certificato dal referto medico agli atti);
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 agosto 2010 n. 3554/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 90.- (novanta) (art. 34 e segg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 agosto 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È l’accusato autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa?
2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4. Che ne è delle pretese di parte civile?
5. Chi sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 123 cifra 1 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1ACCU 1
dal reato di lesioni semplici, ex art. 123 cifra 1 CP, per i fatti descritti dal decreto di accusa n. DA 3554/2010 del 16 agosto 2010;
carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 460.- (fr. 960.- con la motivazione scritta) allo Stato.
Qualora l’accusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 500.- sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI);
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
- per raccomandata
CIVI 1 PR 1 AINQ 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello StatoACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 260.00 spese giudiziarie
fr. 460.00 totale