Incarto n. 10.2010.641 DA 5060/2010
Bellinzona 19 giugno 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difensore: . DI 1, )
prevenuto colpevole di lesioni semplici
per avere, ad __________, in data 9 settembre 2010, intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di __________, e meglio per averla colpita al volto con diversi pugni e un calcio al ginocchio sinistro, provocandole una contusione al naso con deviazione del setto nasale e un ematoma al ginocchio sinistro (come certificato dal referto medico agli atti);
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 novembre 2010 n. 5060/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 120.- (centoventi).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 novembre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento in virtù del principio “in dubio pro reo”;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 123 cifra 1 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 5060/2010 del 16 novembre 2010.
carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 800.- per ripetibili.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
, ,
, .
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 550.- totale