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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.09.2010 10.2010.405

September 22, 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,023 words·~5 min·5

Summary

Allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia i dipendenti della compagnia d'assicurazione, commetere vie di fatto nei confronti di una persona, sferrandogli due pugni

Full text

Incarto n. 10.2010.405 DA 540/2009

Bellinzona 22 settembre 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Laura Rossini per giudicare

ACCU 1 (difensore, DI 1,)

prevenuto colpevole di    1. truffa

                                        per avere, a __________ nel periodo __________ 2007 – __________ 2008, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia i dipendenti della CIVI 1, , , affermando cose false e dissimulando cose vere, confermandone subdolamente l’errore, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio della compagnia assicurativa, ottenendo un indebito profitto di fr. 61'540.-,veicolo in seguito recuperato e restituito alla parte civile; e meglio per avere, inoltrato in data __________ 2007 un avviso di sinistro nel quale asseriva che la vettura Mercedes-Benz E 280, targata TI __________, a lui intestata era stata rubata in via __________ in data __________ 2007,

                                        firmando in data __________ 2008 un accordo d’indennizzo per il furto della vettura per un importo di fr. 61'540.-, sottacendo che in data __________ 2007 egli era stato informato del ritrovamento, avvenuto in data __________ 2008 (recte 2007), della vettura a __________, ritenuto come nel caso in cui avesse informato l’assicurazione egli non avrebbe avuto diritto al risarcimento per il valore complessivo della vettura, essendo trascorsi meno di 30 giorni dall’evento, bensì unicamente al risarcimento per i danni subiti;

                                    2.  vie di fatto

                                        per avere, a __________, in data __________ 2008, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 2, sferrandogli due pugni, uno al viso e l’altro in pancia e cagionandogli le conseguenze fisiche descritte nel certificato medico, agli atti, del __________ 2008 dell’Ospedale __________;

                                        fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 146 cpv. 1 e 126 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 540/2009 di data 5 febbraio 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.    Alla pena pecuniaria di fr. 6'300.- (seimilatrecento), corrispondente a 90

     (novanta) aliquote da fr. 70.- (settanta).

     L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

     prova di 2 (due) anni. 2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di

     mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di

     giorni 8 (otto). 3. Si rinviano le parti civili CIVI 1, al competente foro per le

     pretese di natura civile. 4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese

     giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 febbraio 2009 dall'accusato;

preso atto                          che il __________ 2009 ha avuto luogo un primo dibattimento, al termine del quale l’accusato è stato dichiarato autore colpevole di truffa e vie di fatto ed è stato condannato alla pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di fr. 70.-, per complessivi fr. 4'900.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 500.-, mentre è stato mandato esente da pena per il reato di vie di fatto;

vista                                  la sentenza 23 aprile 2010 della Corte di Cassazione e revisione penale, che in parziale accoglimento del ricorso dell’accusato ha confermato il reato di truffa e ha rinviato l’incarto alla Pretura penale per nuovo giudizio sul reato di vie di fatto e sulla pena;

indetto                               il dibattimento 22 settembre 2010, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 1° settembre 2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

sentita                               la teste;

sentito                               il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento dal reato di vie di fatto e in via subordinata l’esenzione dalla pena per questo reato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se Stefano ACCU 1 è autore colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena (per tutti i reati) e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 19 cpv. 2, 34, 42, 47, 106, 126 cpv. 1, 146 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

prende atto                      che ACCU 1 è autore colpevole di truffa per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 540/2009 del 5 febbraio 2009.

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 540/2009 del 5 febbraio 2009.

condanna                        ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 70 (settanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 3'500.- (tremilacinquecento);

                                              1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 480.- .

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

dà atto                             che le parti civili CIVI 1, , e CIVI 2, , sono state rinviate al competente foro civile per le loro pretese di corrispondente natura.

avverte                             le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.-          multa

                                        fr.                       200.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       200.-          spese giudiziarie

                                        fr.                         80.-          testi                                                                   

                                        fr.                      980.-          totale

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