Incarto n. 10.2010.405 DA 540/2009
Bellinzona 22 settembre 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Laura Rossini per giudicare
ACCU 1 (difensore, DI 1,)
prevenuto colpevole di 1. truffa
per avere, a __________ nel periodo __________ 2007 – __________ 2008, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia i dipendenti della CIVI 1, , , affermando cose false e dissimulando cose vere, confermandone subdolamente l’errore, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio della compagnia assicurativa, ottenendo un indebito profitto di fr. 61'540.-,veicolo in seguito recuperato e restituito alla parte civile; e meglio per avere, inoltrato in data __________ 2007 un avviso di sinistro nel quale asseriva che la vettura Mercedes-Benz E 280, targata TI __________, a lui intestata era stata rubata in via __________ in data __________ 2007,
firmando in data __________ 2008 un accordo d’indennizzo per il furto della vettura per un importo di fr. 61'540.-, sottacendo che in data __________ 2007 egli era stato informato del ritrovamento, avvenuto in data __________ 2008 (recte 2007), della vettura a __________, ritenuto come nel caso in cui avesse informato l’assicurazione egli non avrebbe avuto diritto al risarcimento per il valore complessivo della vettura, essendo trascorsi meno di 30 giorni dall’evento, bensì unicamente al risarcimento per i danni subiti;
2. vie di fatto
per avere, a __________, in data __________ 2008, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 2, sferrandogli due pugni, uno al viso e l’altro in pancia e cagionandogli le conseguenze fisiche descritte nel certificato medico, agli atti, del __________ 2008 dell’Ospedale __________;
fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 146 cpv. 1 e 126 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 540/2009 di data 5 febbraio 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 6'300.- (seimilatrecento), corrispondente a 90
(novanta) aliquote da fr. 70.- (settanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni. 2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 8 (otto). 3. Si rinviano le parti civili CIVI 1, al competente foro per le
pretese di natura civile. 4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 febbraio 2009 dall'accusato;
preso atto che il __________ 2009 ha avuto luogo un primo dibattimento, al termine del quale l’accusato è stato dichiarato autore colpevole di truffa e vie di fatto ed è stato condannato alla pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di fr. 70.-, per complessivi fr. 4'900.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 500.-, mentre è stato mandato esente da pena per il reato di vie di fatto;
vista la sentenza 23 aprile 2010 della Corte di Cassazione e revisione penale, che in parziale accoglimento del ricorso dell’accusato ha confermato il reato di truffa e ha rinviato l’incarto alla Pretura penale per nuovo giudizio sul reato di vie di fatto e sulla pena;
indetto il dibattimento 22 settembre 2010, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 1° settembre 2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentita la teste;
sentito il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento dal reato di vie di fatto e in via subordinata l’esenzione dalla pena per questo reato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se Stefano ACCU 1 è autore colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena (per tutti i reati) e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 19 cpv. 2, 34, 42, 47, 106, 126 cpv. 1, 146 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
prende atto che ACCU 1 è autore colpevole di truffa per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 540/2009 del 5 febbraio 2009.
dichiara ACCU 1
autore colpevole vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 540/2009 del 5 febbraio 2009.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 70 (settanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 3'500.- (tremilacinquecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 480.- .
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
dà atto che le parti civili CIVI 1, , e CIVI 2, , sono state rinviate al competente foro civile per le loro pretese di corrispondente natura.
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 80.- testi
fr. 980.- totale