Incarto n. 10.2010.371 DA 2759/2010
Bellinzona 9 settembre 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Lucia Andina per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
per aver condotto motoleggera __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 10.08.2006 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 2759/2010 di data 21 giugno 2010 del che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 70.- (settanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 5'250.- (cinquemila-duecentocinquanta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 69 (sessantanove) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna per complessivi fr. 2'070.- (duemilasettanta), decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 15.01.2008 (art. 46 cpv. 1 CP), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 69 (art. 36 CP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 luglio 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 9 settembre 2010, al quale l'accusato e il difensore, regolarmente citati a mezzo raccomandata del 9 agosto 2010, hanno rinunciato ad intervenire, così come il Procuratore pubblico che ha postulato la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Sull’ammontare delle aliquote giornaliere e sulla multa aggiuntiva.
2. Sulle tasse e spese dell’odierno giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 106 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 2’250.- (duemiladuecentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quatro) anni.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
rileva che i dispositivi per i quali non è stata fatta opposizione, ossia:
“la condanna di ACCU 1:
…
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 69 (sessantanove) aliquote giornaliere da Fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 2'070.-, decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 15.01.2008 (art. 46 cpv. 1 CP), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 69 (art. 36 CP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.”
sono esecutivi.
prescinde dal prelevare oneri per l’odierno giudizio.
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Sezione della popolazione, ufficio della migrazione, Via Lugano 4, Bellinzona,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2070.- pena pecuniaria
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 2570.- totale