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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.08.2012 10.2010.262

August 22, 2012·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·645 words·~3 min·5

Summary

Ottenere indebitamente indennità di disoccupazione sottacendo di aver lavorato senza annunciarlo agli uffici di riferimento

Full text

Incarto n. 10.2010.262 DA 1674/2010

Bellinzona 22 agosto 2012  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1ACCU 1         (difensore: __________. __________)  

prevenuto colpevole di         infrazione alla LF sull'assicurazione contro la disoccupazione

                                        per avere ottenuto indebitamente indennità di disoccupazione per i mesi di agosto, settembre e ottobre __________ per complessivi CHF 16'701.50, sottacendo che, dal 1° agosto al 31 dicembre __________, ha lavorato presso il __________ di __________ (__________), senza annunciarlo agli uffici di riferimento;

                                        fatti avvenuti nelle suddette circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall'art. 105 LADI;

perseguito                         con decreto d’accusa del 12 aprile 2010 n. 1674/2010 del   che propone la condanna:

                                    1.  Alla multa di CHF 1'500.- (millecinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    2.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

                                    3. 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 28 aprile 2010;

prospettata                        all’accusato la commissione della contravvenzione alla LF sull'assicurazione contro la disoccupazione ai sensi dell’art. 106 LADI (violazione dell’obbligo di annunciare);

sentito                              il difensore, il quale chiede il proscioglimento, rispettivamente la non punibilità, dell’accusato sulla scorta degli artt. 12 cpv. 3, 13, 21, 52, 53 lett. b) e 54 CP;

sentito                               da ultimo l'accusato, il quale si scusa per l’accaduto;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 105 LADI) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

                                    2.  Se per gli stessi fatti ACCU 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 106 LADI).

                                    3.  Se ACCU 1 è incorso in un errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 CP.

                                    4.  Se ACCU 1 è incorso in un errore sull’illiceità ai sensi dell’art. 21 CP.

                                    5.  In caso di risposta affermativa ai quesiti 1 o 2, quale deve essere la pena.

                                    6.  A chi vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli artt. 105, 106 LADI; 105 vLADI; 2 cpv. 2, 12, 13, 21, 34, 42, 47, 52, 53, 54, 106 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti,

dichiara                           ACCU 1ACCU 1

                                        autore colpevole di delitto contro la LF sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 105 LADI) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 1674/2010 del 12 aprile 2010;

proscioglie                       ACCU 1,

                                        dal reato di contravvenzione contro la LF sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 106 LADI);

condanna                         ACCU 1ACCU 1

                                        1.  Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).

                                        2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 950.- (novecentocinquanta) con motivazione scritta e di CHF 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione scritta;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverte                             che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

ACCU 1  __________     

-   per raccomandata

  AINQ 1

  Sezione del lavoro, Bellinzona,

                                        - alla crescita in giudicato

                                          Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

                                           Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

                                          Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

                                           Sezione della popolazione, Bellinzona

                                           Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1ACCU 1

                                        CHF                   500.-          multa

                                        CHF                   400.-          tassa di giustizia senza motivazione

                                        CHF                   150.-          spese giudiziarie                                                 

                                        CHF                 1'050 -          totale

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