Incarto n. 10.2009.710 DA 5098/2009
Bellinzona 13 ottobre 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Gabriel De Ambrogi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. ingiuria
per avere, nel periodo giugno/luglio 2009, a __________, presso il piazzale della palazzina __________, ove abita [abitava], offeso l’onore di LESA 1, proferendo al suo indirizzo i termini di “sacco di spazzatura”, “sacco di merda e “svizzeri di merda”;
2. minaccia
per avere, nelle circostanze di cui al punto 1), usando all’indirizzo di LESA 1 (affittuaria di un appartamento nella medesima palazzina ove anche lui abita [abitava]), i termini “faccio saltare per aria il palazzo di merda”, incussole spavento e timore;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dagli artt. 177 e 180 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 5098/2009 di data 2 dicembre 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 630.- (seicentotrenta), corrispondente a 7 (sette) aliquote da fr. 90.- (novanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sotituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento);
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 dicembre 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 13 ottobre 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 23 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. ingiuria
1.2. minaccia
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie
dalle imputazioni di ingiuria e di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 5098/2009 del 2 dicembre 2009.
carica allo Stato tasse e spese.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale