Incarto n. 10.2009.1 DA 4897/2008
Bellinzona 28 aprile 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. ripetuta guida in stato di inattitudine,
__________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, e meglio:
1.1 a __________ il __________ (alcolemia: min. 1.91 - max. 2.26 grammi per mille);
1.2 a __________ il __________ (alcolemia: min. 1.74 - max. 1.92 grammi per mille);
1.3 a __________ il __________ (alcolemia: min. 1.31 - max. 1.63 grammi per mille);
malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo reato;
fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante,
per aver ripetutamente condotto l’autovettura suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________.__________.__________ per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al punto 1;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;
3. infrazione alle norme della circolazione,
per aver, circolato con la vettura __________ suddetta, alla velocità di 54 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h. orari;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a 1 ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguito con decreto d’accusa del 15 dicembre 2008 n. 4897/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 10'800.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS)
2. Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta ) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 20 dicembre 2008;
indetto il dibattimento in data 28 aprile 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata dell’8 aprile 2009, non è comparso, mentre il AINQ 1 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. ripetuta guida in stato di inattitudine, per aver ripetutamente condotto l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, e meglio:
- a __________ il __________ (alcolemia: min. 1.91 - max. 2.26 grammi per mille);
- a __________ il __________ (alcolemia: min. 1.74 - max. 1.92 grammi per mille);
- a __________ il __________ (alcolemia: min. 1.31 - max. 1.63 grammi per mille);
malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo reato?
1.2. ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al punto 1.1., ripetutamente condotto l’autovettura suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________.__________.__________ per un periodo indeterminato?
1.3. infrazione alle norme della circolazione, per avere, a __________ il __________, circolato con la vettura __________ suddetta, alla velocità di 54 Km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h. orari?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata dal Giudice della Pretura Penale il __________?
4.1. In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti,
visti gli art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a 1 ONC, art. 22 cpv. 1 OSS, 91 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 1.3. e 4., come segue agli altri quesiti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ripetuta guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr),
ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca (art. 95 cifra 2 LCStr),
infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr),
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4897/2008 del 15 dicembre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr. 10'800.-- (diecimilaottocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
2. alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata dal Giudice della Pretura Penale il __________;
4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per complessivi fr. 600.-- (seicento);
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; il condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81423-81565-81851),
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico diACCU 1
fr. 1'500.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 2'100.-- totale