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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.06.2008 10.2008.29

June 19, 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·805 words·~4 min·4

Summary

Pena complessiva proposta dal MP superiore alla competenza della Pretura penale

Full text

Incarti n. 10.2008.29 10.2008.233   DA 170/2008 DA 1990/2008

Bellinzona 19 giugno 2008  

  In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire nelle procedure penali avviate nei confronti di

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di:        ripetuto abuso di carte-chèques o di credito, ripetuta truffa commessa e, in parte, mancata, ripetuta falsità in documenti;

fatti avvenuti                       a Zurigo, Mendrisio, Chiasso, Lugano e Viganello ed in Italia nel periodo dal 19 marzo 2002 al 3 maggio 2002, a Chiasso, Glattbrugg, Viganello, Lugano ed in Italia nel periodo dal 16 maggio 2002 al 31 maggio 2002, nonché a Chiasso e Glattbrugg, in data 16 maggio 2002, 27 maggio 2002 e 31 maggio 2002;

reati previsti                       dagli art. 148 cpv. 1, 146 cpv. 1 e 251 cifra 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 170/2008 di data 15 gennaio 2008 del AINQ 1 , che propone la condanna dell’accusato:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 140.—(centoquaranta) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 12'600.--.

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                             Pena interamente aggiuntiva a quella inflittagli dal G.U.P del Tribunale di Como con sentenza 15 febbraio 2005, rispettivamente a quella decretata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino con decreto d’accusa n. 4083/2006 del 30 ottobre 2006.

                                        2.  Alla multa di fr. 1'000.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell’importo di fr. 33'798.80 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

ed inoltre

prevenuto colpevole di:        grave infrazione alle norme della circolazione;

fatti avvenuti                       a Paradiso il 31 dicembre 2007;

reato previsto                     dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 2, 35 cpv. 2 LCStr, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1, 10 cpv. 1 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1990/2008 di data 2 giugno 2008 del, , che propone la condanna dell’accusato:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 130.--(centotrenta) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 7'800.--.

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 1'000.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

viste                                  le opposizioni interposte tempestivamente dall’accusato in data 17 gennaio 2008, rispettivamente in data 11 giugno 2008;

considerato                        che, giusta l’art. 207 cpv. 1 CPP, il decreto d’accusa formalizza il deferimento dell’accusato al giudice della Pretura penale in materia di contravvenzioni, come pure per i delitti e i crimini, nei casi di lieve entità, quanto il Procuratore pubblico ritiene adeguata la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore;

                                        che la competenza della Pretura penale è regolata nel senso di quanto sopra dall’art. 41 LOG;

                                        che la pena complessiva proposta dall’accusa è pertanto di 150 aliquote giornaliere, che si vanno ad aggiungere a quella di cui al decreto d’accusa n. 4083/2006 di data 30 ottobre 2006, confermata da questa Pretura con sentenza 16 agosto 2007, regolarmente cresciuta in giudicato dopo essere stata invano impugnata sino al Tribunale federale;

                                        che di conseguenza la fattispecie esula dalla competenza di questo giudice;

                                        che gli atti vanno quindi ritornati al Ministero pubblico, affinché proceda all’emanazione di un atto d’accusa ai sensi degli art. 199 e segg. CPP;

pronuncia:                1.     E’ accertata l’incompetenza della Pretura penale.

                                        §   Alla crescita in giudicato di questo giudizio gli atti saranno ritrasmessi al Ministero pubblico, affinché proceda nei suoi incombenti.

                                 2.     Il dibattimento fissato per il 15 luglio 2008 è annullato (inc. 10.2008.29).

                                 3.     Non si prelevano né tasse di giustizia né spese.

                                 4.     Intimazione a:

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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